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Articolo 204 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 03/08/2024]

Retroattivitā della sentenza. Spese per la restituzione

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 204 Codice Civile

Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

[La sentenza che pronunzia la separazione è retroattiva sino al giorno della domanda. Le spese per la restituzione della dote sono a carico del marito.]

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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