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Sezione III - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Delle opposizioni al matrimonio

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
91 Non è sembrala giustificata la proposta di prescrivere al pubblico ministero l'obbligo di fare opposizione al matrimonio nei confronti di persona maggiorenne inferma di mente, contro cui intende promuovere l'interdizione. Il pubblico ministero, infatti, ha un mezzo più semplice per ottenere la sospensione del matrimonio, e cioè quello di promuovere direttamente il procedimento di interdizione e richiedere la sospensione della celebrazione, a norma dell'art. 85 del c.c..
Il giudizio di opposizione si spiega nei riguardi del minorenne infermo di mente, poiché, non potendo questi essere interdetto, non vi sarebbe altro mezzo per la sospensione della celebrazione. Nell'ipotesi, invece, del maggiorenne infermo di mente, il giudizio di opposizione porterebbe a una duplicazione di giudizi aventi per oggetto il medesimo accertamento. Esso produrrebbe, inoltre, l'inconveniente di far perdurare la sospensione della celebrazione fino alla pronunzia definitiva sul merito dell'opposizione; mentre, prescrivendosi al pubblico ministero di iniziare direttamente il procedimento di interdizione, l'ostacolo alla celebrazione, in caso di manifesta infondatezza dell'istanza, viene prontamente eliminato col provvedimento di rigetto che può essere emanato nella fase preliminare del procedimento.