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Articolo 60 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Altri casi di dichiarazione di morte presunta

Dispositivo dell'art. 60 Codice Civile

Oltre che nel caso indicato nell'articolo 58, può essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti:

  1. 1) quando alcuno è scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle quali si è comunque trovato presente, senza che si abbiano più notizie di lui, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità;
  2. 2) quando alcuno è stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato o comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace, o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità, senza che si siano avute notizie di lui dopo l'entrata in vigore del trattato di pace ovvero dopo la cessazione delle ostilità;
  3. 3) quando alcuno è scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell'infortunio o, se il giorno non è conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortunio è avvenuto [61](1).

Note

(1) Nell'ambito del n. 3 del presente articolo, si è ritenuto in giurisprudenza che il sequestro di persona (art. 605 del c.p.) con successiva interruzione delle trattative per il rilascio, e conseguente prolungata assenza di notizie, facciano ritenere assai probabile il decesso dello dello scomparso, ivi configurandosi una ulteriore ipotesi applicativa dei termini brevi per la dichiarazione di morte presunta.

Spiegazione dell'art. 60 Codice Civile

Dal momento dell'ultima notizia dell'assente decorrono i dieci anni previsti dall' art. 58 del c.c.; diversamente, non sarà necessario attendere il decorso di tale termine qualora vi sia una concomitanza di eventi (operazioni belliche o cattura in guerra, prigionia/internamento, deportazione o infortunio) nei quali è più probabile che si sia verificata la morte del soggetto, quindi prescrivendosi un termine più breve per potersi dichiarare la morte presunta del soggetto. In altre ipotesi (es. infortunio e successiva mancanza assoluta di notizie) sono prescritti termini ancora più brevi.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

75 Si è precisato che ai fini della dichiarazione di morte presunta, prevista nell'art. 60, n. 2, è necessario che non si siano avute notizie sull'esistenza del prigioniero di guerra o dell'internato successivamente alla entrata in vigore del trattato di pace o alla cessazione delle ostilità.

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