Cassazione civile Sez. I sentenza n. 495 del 27 febbraio 1971

(1 massima)

(massima n. 1)

La disposizione dell'art. 41 c.c. (secondo cui, se il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte) non significa che di dette obbligazioni rispondano, prima del riconoscimento giuridico, i singoli componenti, e, dopo, il comitato — che questo, cioè, ottenuta la personalità, si trovi automaticamente esposto alle obbligazioni assunte dai promotori (e sostituisca o ne liberi costoro) — ma significa che, se e fin quando il comitato non sia eretto in persona giuridica, la responsabilità per le obbligazioni in tal periodo contratte grava e continua a gravare sui componenti; mentre poi le obbligazioni assunte dalla persona giuridica gravano su questa e soltanto su questa.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.