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Articolo 27 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Estinzione della persona giuridica

Dispositivo dell'art. 27 Codice Civile

Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto [16], la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile [28, 2272 n. 2, 2484, n. 2] .

Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare [2272 n. 4].

[L'estinzione è dichiarata dalla autorità governativa, su istanza di qualunque interessato o anche di ufficio](1).

Note

(1) L'art. 27 recava un terzo comma, abrogato dall'art. 11, lett. c), d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto). Con il ridetto decreto si è provveduto ad esonerare l'autorità governativa dal potere di dichiarare l'estinzione degli enti, in favore del Tribunale competente.

Spiegazione dell'art. 27 Codice Civile

La norma enuclea in maniera chiara ed esaustiva la ristretta casistica delle possibilità di estinzione degli enti persone giuridiche. Anzitutto le cause principali sono quelle eventualmente previste nell'atto costitutivo e/o nello statuto (archetipo ne è la scadenza del termine di durata dell'ente di cui art. 4 co. I del D.P.R. 361/2000), oppure qualora lo scopo inizialmente fissato sia stato raggiunto, o il raggiungimento sia diventato oggettivamente impossibile; ancora, qualora sopravvengano dichiarazioni di nullità del contratto associativo (c. plurilaterale, cui aderiscono i vari soci), nonché per il venir meno di tutti gli associati (ipotesi che, all'evidenza, determinerebbe la paralisi dell'ente, e la conseguente impossibilità a raggiungere l'oggetto sociale). Unica ipotesi non contemplata, ma di frequente applicazione pratica, consiste nella volontà dello stesso ente di autoesaurirsi, mediante scioglimento attuato con delibera assembleare ottenuta con il voto favorevole del 75% degli associati (v. 21 co. 3).
Accertata l'esistenza di una causa di estinzione, la Prefettura -o la Regione o Provincia autonoma competente- comunica la dichiarazione di estinzione agli amministratori ed al presidente del Tribunale, il quale provvede all'apertura della fase di liquidazione dei beni e dei rapporti giuridici dell'ente; infine potrà ordinarsi la cancellazione dal Registro.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 27 Codice Civile

Cass. civ. n. 12528/2018

La disciplina dello scioglimento delle associazioni riconosciute si differenza da quella delle associazioni non riconosciute per il procedimento liquidatorio che ha inizio (secondo la normativa applicabile "ratione temporis" antecedente il d.P.R. n. 361 del 2000) con la dichiarazione di estinzione della persona giuridica (art. 27 c.c.), cui segue la materiale procedura di liquidazione (art. 30 c.c.) con la nomina di uno o pił commissari liquidatori (art. 11 disp. att.) e che termina, dopo gli adempimenti liquidativi di cui agli artt. da 12 a 19 delle disp. att. c.c., con la cancellazione dal registro delle persone giuridiche a cura del Presidente del Tribunale (art. 20); ne consegue che le associazioni riconosciute, con il completarsi del suddetto procedimento liquidatorio, si estinguono, analogamente a quanto disposto dal legislatore per le societą in relazione al provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese e, in tali casi, non trova applicazione il principio affermato per le associazioni non riconosciute secondo il quale lo scioglimento non comporta l'estinzione dell'associazione che resta in vita finché tutti i suoi rapporti non siano definiti. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO)

Cass. civ. n. 10929/2014

In materia di fondazioni, le gravi irregolaritą dell'amministrazione, cui l'art. 21, comma 1, lett. a), del d.lgs. 29 giugno 1996, n. 367, subordina lo scioglimento del consiglio d'amministrazione dell'ente (nella specie, la Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova), sono integrate - tra l'altro - anche dai gravi contrasti tra i consiglieri che determinino l'impossibilitą di funzionamento del consiglio stesso. (Rigetta, App. Genova, 05/07/2011)

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