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Articolo 8 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Tutela del nome per ragioni familiari

Dispositivo dell'art. 8 Codice Civile

Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse [101 c.p.c.] fondato su ragioni familiari degne d'essere protette.

Ratio Legis

La norma mira a salvaguardare il nucleo familiare e la solidarietà all'interno dello stesso, estendendo la legittimazione attiva per l'azione di cui all'art. 7 c.c. anche in favore di chi, pur non portando il nome stesso, sia titolare di un interesse fondato su generiche ragioni familiari degne di tutela.

Spiegazione dell'art. 8 Codice Civile

L'estensione della legittimazione attiva per l'esercizio delle azioni a tutela del nome opera, in aggiunta al titolare del nome contestato o usato indebitamente (v. art. 7 c.c.), anche nei confronti chi vanti "ragioni familiari degne di essere protette": nello specifico, si intendono legittimati ad agire (in aggiunta ai componenti della famiglia legittima) i membri del gruppo familiare intesi in senso più ampio, che abbiano per tale ragione un interesse alla cessazione dell'altrui usurpazione. Si dovrà comunque accertare caso per caso la sussistenza del requisito.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

39 Gli articoli 7 e 8 prevedono l'azione per la tutela del diritto al nome, la quale può fondarsi tanto su una contestazione del diritto all'uso del nome, quanto sul pregiudizio derivante dall'uso che del nome stesso sia fatto indebitamente da altri. La medesima tutela è accordata allo pseudonimo, quando sia usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome (art. 9 del c.c.).

Massime relative all'art. 8 Codice Civile

Cass. civ. n. 3779/1978

Nel giudizio instaurato nella tutela del diritto al nome, ai sensi dell'art. 7 c.c., la morte dell'attore non consente agli eredi di costituirsi in prosecuzione dell'originario rapporto processuale, stante il carattere strettamente personale e la conseguente non trasmissibilità di detto diritto. Peraltro, poiché la legittimazione a chiedere quella tutela spetta autonomamente anche agli eredi, a norma dell'art. 8 c.c., l'indicata costituzione può assumere valore ed efficacia di intervento adesivo autonomo o litisconsortile, se, pur in difetto della comparsa prescritta dall'art. 267 c.p.c., sia idonea ad introdurre, nel rispetto del principio del contraddittorio, una domanda di tutela del nome secondo la previsione del menzionato art. 8 c.c. Il giudicato formatosi nei confronti del de cuius spiega efficacia vincolante nei confronti degli eredi limitatamente alle posizioni giuridiche suscettibili di essere trasferite iure successionis, e non anche, pertanto, con riguardo a diritti personalissimi ed intrasmissibili, quale il diritto al nome. La sentenza definitiva, che accerti il diritto di una persona al nome (nella specie, con il riconoscimento dell'aggiunta di un secondo cognome derivante dal predicato nobiliare), spiega efficacia erga omnes nel senso che legittima quel soggetto all'uso indifferenziato del nome medesimo e non soltanto nei confronti delle controparti in causa, ma non incide in pregiudizio di terzi rimasti estranei al processo, e che vantino diritto sullo stesso nome, ai quali deve ritenersi consentito di proporre opposizione avverso la sentenza stessa, a norma dell'art. 404 c.p.c.

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