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Sezione VI - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Dei controlli

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")
15.13 Art. 2545-quaterdecies – Controllo sulle società cooperative

La norma prevede il controllo governativo per tutte le cooperative, secondo modalità e procedimenti previsti da leggi speciali.

Art. 2545-quinquiesdecies – Controllo giudiziario

Il controllo giudiziario previsto dall'art. 2409 del c.c. viene esteso a tutte le cooperative, anche a quelle costituzionalmente riconosciute. E' stata comunque riservata posizione prevalente al controllo amministrativo; e ciò nel senso che il tribunale investito di un ricorso ai sensi dell'art. 2409 nei confronti di amministratori e sindaci di società cooperativa non può adottare alcun provvedimento se risulti avviato il procedimento di controllo amministrativo con la nomina di una ispettore o di un commissario.

Art. 2545-sexiesdecies - Gestione commissariale

La norma ripropone la cosiddetta gestione commissariale delle cooperative. La procedura è espressamente estesa alle irregolarità nella ammissione di nuovi soci.

Art. 2545-septiesdecies – Scioglimento per atto dell'autorità

La norma prevede una procedura di scioglimento di autorità con possibile ma non necessaria liquidazione quando evidentemente vi siano attività da liquidare.

Art. 2545-octiesdecies – Sostituzione dei liquidatori

Si prevede la cancellazione dal registro delle imprese delle cooperative in liquidazione che non hanno depositato i bilanci relativi agli ultimi cinque anni, con facoltà per i creditori di chiedere la prosecuzione della liquidazione.