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Articolo 94.1 Codice antimafia

(D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159)

[Aggiornato al 12/04/2025]

Limitazione degli effetti delle informazioni del prefetto per le imprese individuali

Dispositivo dell'art. 94.1 Codice antimafia

1. (1)Ferma restando la competenza esclusiva del giudice, di cui all'articolo 67, comma 5, il prefetto, qualora ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva, può escludere uno o più divieti e decadenze previsti all'articolo 67, comma 1, nel caso in cui accerti che per effetto della medesima informazione antimafia interdittiva verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento al titolare dell'impresa individuale e alla sua famiglia. L'esclusione disposta ai sensi del presente comma ha durata annuale, prorogabile ove permangano i presupposti accertati.

2. La mancanza dei mezzi di sostentamento di cui al comma 1 è accertata, su documentata istanza del titolare dell'impresa individuale, all'esito di verifiche effettuate dal gruppo interforze istituito presso la prefettura competente ai sensi dell'articolo 90.

3. Il prefetto, quando dispone l'esclusione dei divieti e delle decadenze di cui al comma 1 del presente articolo, può prescrivere all'interessato l'osservanza di una o più delle misure di cui all'articolo 94 bis, commi 1 e 2, in quanto compatibili. In tal caso, si applicano i commi 3, primo periodo, e 5 del medesimo articolo 94-bis.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 67, comma 8.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera b) del D.L. 11 aprile 2025, n. 48.

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