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Articolo 75 bis Codice antimafia

(D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159)

[Aggiornato al 21/04/2024]

Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza

Dispositivo dell'art. 75 bis Codice antimafia

Il contravventore al divieto di espatrio conseguente all'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

1-bis. Il contravventore ai divieti, agli obblighi e alle prescrizioni conseguenti all'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, comma 2, è punito con la reclusione da uno a cinque anni; l'arresto è consentito anche fuori dei casi di flagranza(1).

Note

(1) Il comma 1-bis è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera e) della L. 24 novembre 2023, n. 168.

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