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Articolo 75 bis Codice antimafia

(D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159)

[Aggiornato al 31/07/2021]

Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza

Dispositivo dell'art. 75 bis Codice antimafia

Il contravventore al divieto di espatrio conseguente all'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

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