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Articolo 54 bis Codice antimafia

(D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Pagamento di debiti anteriori al sequestro

Dispositivo dell'art. 54 bis Codice antimafia

1. L'amministratore giudiziario può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato al pagamento, anche parziale o rateale, dei crediti per prestazioni di beni o servizi, sorti anteriormente al provvedimento di sequestro, nei casi in cui tali prestazioni siano collegate a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività.

2. Nel programma di prosecuzione o ripresa dell'attività di cui all'articolo 41, il tribunale può autorizzare l'amministratore giudiziario a rinegoziare le esposizioni debitorie dell'impresa e a provvedere ai conseguenti pagamenti.

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