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Articolo 17 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali

(D.lgs. 4 marzo 2015, n. 22)

[Aggiornato al 01/07/2023]

Contratto di ricollocazione

Dispositivo dell'art. 17 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali

1. Il Fondo per le politiche attive del lavoro, istituito dall'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato, per l'anno 2015, di 32 milioni di euro provenienti dal gettito relativo al contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Nel rispetto dei principi del presente decreto, le regioni, nell'ambito della programmazione delle politiche attive del lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera u), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, possono attuare e finanziare il contratto di ricollocazione.

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