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Articolo 290 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali

Dispositivo dell'art. 290 Codice di procedura penale

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti [35, 35 bis c.p.](1).

2. Qualora si proceda per un delitto contro l'incolumità pubblica [422-452] o contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio [499-518] ovvero per alcuno dei delitti previsti dalle disposizioni penali in materia di società e di consorzi [2621 ss.] o dagli articoli 353, 355, 373, 380 e 381 del codice penale, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1(2).

Note

(1) Trattasi di un richiamo, in chiave cautelare, delle pene accessorie previste, in caso di sentenza di condanna, dagli artt. 35 e 35 bis c.p.
(2) Il riferimento è dunque ai reati di turbata libertà degli incanti (art. 353), inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355), falsa perizia o interpretazione (art. 373), patrocinio o consulenza infedele (art. 380) e altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico (art. 381).

Ratio Legis

La ratio di tale norma si ravvisa nell'esigenza di contenere il rischio di inquinamento probatorio e di reiterazione delle condotte criminose.

Spiegazione dell'art. 290 Codice di procedura penale

Le misure interdittive, al pari di quelle coercitive, subiscono un limite alla loro applicabilità. Esse possono infatti essere disposte solamente qualora si proceda per delitti per il quali la legge stabilisce l'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni.


Tuttavia, per particolari esigenze di tutela dell'incolumità pubblica, dell'economia pubblica e della giustizia, la norma in commento prevede che il giudice possa disattendere ai limiti di cui all'art. 287 comma 1, e quindi, quando si procede per uno dei delitti elencati, tale delitto può anche prevedere la pena della reclusione inferiore nel massimo a tre anni.

Le misure interdittive, al contrario di quelle coercitive, non prevedono limitazioni alla libertà personale, ma impongono dei divieti.

Per quanto concerne i criteri di scelta, per le quali valgono ovviamente i principi di adeguatezza della singolo misura in relazione al fatto concreto e di proporzionalità, va ricordata l'ulteriore possibilità data al giudice di dare più specifica attuazione a tali principi attraverso l'applicazione soltanto parziale delle misure prescelte.

Difatti, la norma in esame consente di disporre l'interdizione in tutto o in parte dall'esercizio di una professione o di un'attività imprenditoriale, al fine di non ledere eccessivamente, in relazione alle circostanze di fatto, gli interessi economici dell'imputato.


Massime relative all'art. 290 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 12827/2018

È illegittimo il sequestro preventivo dell'autorizzazione amministrativa alla vendita legittimamente conseguita, ma utilizzata per svolgere un'attività commerciale illecita (vendita di merce con marchi contraffatti su banchi di mercato pubblico), poichè, ritenendo altrimenti, si realizzerebbe, attraverso il sequestro, una misura cautelare interdittiva "impropria", senza far ricorso, come invece necessario, al provvedimento previsto dall'art. 290 cod. proc. pen..

Cass. pen. n. 10607/2018

Ai fini dell'applicabilità della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di una professione, prevista dall'art. 290 cod. proc. pen., il termine professione deve intendersi nel senso ampio, includendo, anche le prestazioni di contenuto professionale o intellettuale non soggette a obbligo di iscrizione o disciplinate da leggi speciali ma oggetto di un rapporto di lavoro autonomo. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto esente da censure l'ordinanza che aveva disposto la misura interdittiva del divieto di esercizio della professione per un'operatrice socio sanitaria legata da un rapporto di lavoro autonomo con una struttura assistenziale per anziani).

Cass. pen. n. 3106/1999

La inabilitazione all'esercizio della professione notarile ex art. 140 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 ha natura di misura cautelare interdittiva conseguente alla promozione di un procedimento penale, ed è riconducibile alla misura del divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali prevista in via generale dall'art. 290 c.p.p. Data tale natura cautelare della misura, questa prescinde da finalità relative alla salvaguardia del prestigio e del decoro della professione notarile, che sono invece proprie delle sanzioni disciplinari, le quali sono del tutto autonome rispetto al procedimento penale.

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