Testi per approfondire questo articolo

Il giudizio civile di cassazione

Editore: Giappichelli
Data di pubblicazione: gennaio 2013
Prezzo: 73,00 -10% 65,70 €
Categorie: Cassazione

Si tratta dell'opera attualmente più completa sul giudizio civile di cassazione. Essa coniuga le esigenze sistematiche con una casistica giurisprudenziale estremamente ricca così da porsi come strumento indispensabile non solo per lo studioso del diritto, ma pure per l'operatore pratico della giustizia. Il testo è aggiornato alle riforme adottate con il d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (conv. con modifiche, nella 1. 7 agosto 2012, n. 134) e con la 1. 28 giugno 2012, n. 92.

(continua)
L'evoluzione giurisprudenziale nelle decisioni della Corte di Cassazione
Anno 2013

Editore: Giuffrè
Data di pubblicazione: marzo 2013
Prezzo: 90,00 -10% 81,00 €
Categorie: Cassazione, Cassazione
Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi

Editore: CEDAM
Pagine: 604
Data di pubblicazione: aprile 2012
Prezzo: 75,00 -10% 67,50 €

Come la precedente edizione, si conferma un'Opera che tratta con completezza il tema fondamentale delle impugnazioni.

La trattazione inizia con la disciplina generale delle impugnazioni, per spaziare, poi, al giudizio di appello, al ricorso per Cassazione, alla revocazione, all'opposizione di terzo.

Ciascun capitolo è concluso da una completa bibliografia, che permette di approfondire in maniera proficua i singoli istituti trattati, e da una rassegna di giurisprudenza... (continua)

Diritto processuale civile
Il processo di cognizione e le impugnazioni

Editore: Giappichelli
Pagine: 368
Data di pubblicazione: novembre 2012
Prezzo: 27,00 -10% 24,30 €

Art. precedente Art. successivo

Articolo 371

Codice di Procedura Civile

Ricorso incidentale

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Dispositivo dell'art. 371 Codice di Procedura Civile

La parte di cui all'articolo precedente deve proporre con l'atto contenente il controricorso l'eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza (1).
La parte alla quale è stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve proporre l'eventuale ricorso incidentale nel termine di quaranta giorni dalla notificazione, con atto notificato al ricorrente principale e alle altre parti nello stesso modo del ricorso principale (2).
Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli articoli 365, 366 e 369.
Per resistere al ricorso incidentale può essere notificato un controricorso a norma dell'articolo precedente (3).
Se il ricorrente principale deposita la copia della sentenza o della decisione impugnata, non è necessario che la depositi anche il ricorrente per incidente.

Note

(1) Con il ricorso incidentale, la parte resistente, oltre a difendersi, impugna le parti della sentenza che le sono sfavorevoli, chiedendone l'annullamento.
E' possibile per la parte totalmente vittoriosa nel merito proporre un ricorso incidentale condizionato, con cui vengono fatte valere questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito in cui sia rimasto soccombente. La stessa situazione si ha quando la parte abbia visto l'omesso esame di una questione da lui sollevata per assorbimento. Questo tipo di impugnazione è condizionato naturalmente all'accoglimento del ricorso principale.
Secondo la prevalente giurisprudenza, non sarebbe ammissibile il ricorso incidentale in caso di soccombenza "teorica" relativa alle questioni assorbite, in quanto le questioni che non sono state esaminate possono essere riproposte davanti al giudice del rinvio (art. 392 del c.p.c.).

(2) Le parti contro le quali è stata proposta l'impugnazione principale e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio ex art. 331 del c.p.c. posso proporre impugnazione incidentale tardiva nei termini previsti dagli artt. 343, 370 e 371. L'unica conseguenza sfavorevole dell'impugnazione tardiva è che essa perde efficacia se quella principale è dichiarata inammissibile.

(3) A sua volta, il ricorrente principale può proporre controricorso per resistere al ricorso incidentale.


Ratio Legis

Si tratta di una impugnazione incidentale, istituto la cui ratio è quella di garantire l'unitarietà del giudizio di impugnazione promosso da più parti soccombenti avverso la medesima sentenza.

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