Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15672 del 27 luglio 2005

(2 massime)

(massima n. 1)

Anche per l'ammissibilità del ricorso incidentale, così come per il ricorso principale per cassazione, è indispensabile la stretta osservanza del disposto di cui all'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., con la conseguenza che il ricorrente incidentale deve rappresentare i fatti, sostanziali e processuali, in modo da far intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla sentenza senza dover ricorrere al contenuto di altri atti del processo, onde tale requisito non può ritenersi soddisfatto se il ricorso rinvii, per i motivi di censura alla sentenza impugnata, allo svolgimento del processo e alle posizioni delle parti quali risultanti dalla sentenza oggetto di impugnazione e dalla narrativa del ricorso principale, poiché le censure sollevate devono essere immediatamente percepibili senza dover ricorrere al contenuto di altri atti del processo.

(massima n. 2)

Le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto.

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