Testi per approfondire questo articolo

Impugnazioni e filtro in appello

Pagine: 350
Data di pubblicazione: aprile 2013
Prezzo: 56,00 -10% 50,40 €
Categorie: Appello

L’opera, aggiornata alla recente giurisprudenza e alla L. 134/2012 che inserisce il cosiddetto ”filtro in appello”, si pone come manuale di riferimento per tutte le problematiche relative ai mezzi di impugnazione delle sentenze che sono: l’appello, il ricorso per cassazione, la revocazione e l’opposizione di terzo.

Oltre al commento autorale che nel dettaglio illustra gli istituti e le procedure è stata inserita a fine paragrafo, ove possibile,... (continua)

Diritto processuale civile
Il processo di cognizione e le impugnazioni

Editore: Giappichelli
Pagine: 368
Data di pubblicazione: novembre 2012
Prezzo: 27,00 -10% 24,30 €

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Articolo 346

Codice di Procedura Civile

Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte

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Dispositivo dell'art. 346 Codice di Procedura Civile

Le domande (1) e le eccezioni (2) non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte (3) in appello, si intendono rinunciate.

Note

(1) La domanda "non accolta" è sia quella rigettata, ma anche quella ritenuta assorbita (in conseguenza della decisione di altre questioni ad essa pregiudiziali) o comunque non esaminata in primo grado.

(2) Le eccezioni "non accolte" sono quelle respinte o dichiarate assorbite o pretermesse dal giudice di primo grado.
Vanno sempre espressamente riproposte, essendo indifferente il fatto che si tratti di eccezioni di merito o di rito.
Secondo la giurisprudenza, in ogni caso il giudice di appello deve riesaminare le questioni pregiudiziali di rito e quelle preliminari di merito, anche laddove non riproposte dalla parte.

(3) La riproposizione delle domande e delle eccezioni non accolte, anche laddove si tratti di eccezioni e domande riconvenzionali, non richiede particolare formalismo e può essere effettuata in qualsiasi modo, purché risulti in modo chiaro ed univoco la volontà della parte di riproporle.


Ratio Legis

Il legislatore ha stabilito una presunzione assoluta di rinuncia alle domande ed eccezioni non espressamente riproposte in appello. Tale presunzione, però, non troverebbe applicazione nei confronti dell'appellato contumace: è opinione comune che le domande ed eccezioni da questi proposte nel giudizio di primo grado debbano essere riesaminate d'ufficio dal giudice di appello.

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