Se non avviene la prosecuzione del processo a norma dell'articolo precedente, l'altra parte (1) può chiedere la fissazione dell'udienza, notificando quindi il ricorso (2) e il decreto a coloro che debbono costituirsi per proseguirlo.
In caso di morte della parte il ricorso deve contenere gli estremi della domanda, e la notificazione entro un anno dalla morte può essere fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto (3).
Se vi sono altre parti in causa, il decreto è notificato anche ad esse.
Se la parte che ha ricevuto la notificazione non comparisce all'udienza fissata, si procede in sua contumacia (4).
(1) Legittimata attiva è una qualsiasi delle parti contrapposte a quella interessata dall'evento interruttivo, ma può riassumere anche quest'ultima, servendosi dello stesso mezzo del ricorso [v. 302].
(2) Non sembra indispensabile l'impiego di tale atto introduttivo, ritenendosi sufficiente anche uno diverso, ma ugualmente idoneo allo scopo. Il ricorso deve contenere almeno il richiamo all'atto introduttivo del giudizio, quanto al petitum, e sempre l'indicazione della autorità cui ci si rivolge (lo stesso ufficio giudiziario davanti al quale pendeva la causa).
(3) La notificazione collettiva determina la pendenza della lite nei confronti di tutti gli eredi, noti ed ignoti, senza possibilità per il giudice di rilevare la non integrità del contraddittorio.
L'onere di individuazione dei legittimati a stare in giudizio si sposta, cioè, dal riassumente agli eredi, i quali nel costituirsi si lasceranno individuare personalmente.
Dopo la scadenza del termine annuale, la notificazione va fatta singolarmente a tutti coloro che risultano essere eredi, nella loro qualità di litisconsorti necessari. In tal caso, l'errata individuazione determina la nullità del procedimento e della sentenza pronunciata nei confronti dell'erede apparente.
(4) La disposizione è intesa nel senso che quando la parte che ha ricevuto la notifica non compare all'udienza fissata, ad essa si applicano le norme relative alla contumacia, in particolare quanto alla notificazione personale dei provvedimenti indicati nell'art. 292: in altri termini non si tratterebbe di vera e propria contumacia.
Gli [[166 e 167 cpc]] discipliano la costituzione in giudizio del convenuto, il quale deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno dieci giorni prima nel caso di termini ridotti ex 163 bis cpc]], ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'[[168 bis, V comma cpcp]].
La costituzione avviene depositando nella cancelleria competente il fascicolo contenente la comparsa di risposta ex art. 167 del c.p.c., la copia dell'atto di citazione notificto, la procura e i documenti.
Con la comparsa di costituzione il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della sua domanda, indicare le proprie generalità ed il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi, i documenti e formulare le conclusioni.
Nel caso in cui voglia sollevare eccezioni non rilevabili d'ufficio sia si merito che processuali (come ad esempio la prescrizione o l'incompetenza per territorio), chiamare in causa un terzo o spiegare domanda riconvenzionale dovrà costituirsi entro i venti giorni precedenti l'udienza, a pena di decadenza.
Diversamente, può costituirsi fino all'udienza fissata nell'atto di citazione.
Mariella, mercoledì 11 aprile 2012 , chiede:
Il convenuto deve costituirsi in udienza con una memoria defensiva?