Sempre più spesso il tecnico viene coinvolto quale operatore nel sistema giustizia vedendo così ampliati i suoi compiti. Per svolgerli al meglio, il consulente tecnico deve possedere una conoscenza approfondita dell'intero quadro normativo e giurisprudenziale. Il volume, aggiornato alle più recenti novità legislative in materia (tra cui: semplificazione dei riti civili d.lgs. n.150/2011; c.d. manovra bis - l. n.148/2011; mediazione - d.m. n. 145/2011; legge di... (continua)
Dopo il grande successo di "Le Notificazioni" Ipsoa presenta il volume "Le impugnazioni" che ne ripropone la medesima impostazione, a cura della medesima autrice.
Il volume fornisce un quadro completo ed aggiornato dell'istituto delle impugnazioni, con uno sguardo costante alla dottrina e alla giurisprudenza in materia.
In particolare, vengono approfonditi gli aspetti delle impugnazioni nel:
- codice di procedura civile (impugnazioni in generale; appello; ricorso per... (continua)
Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, si applicano le disposizioni dell'articolo 307, primo e secondo comma (1).
Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167 (2).
La parte che non si costituisce neppure in tale udienza è dichiarata contumace con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell'articolo 291 [disp. att. 59] (3).
(1) Nel caso che nessuna delle parti si sia costituita, neanche tardivamente, non avendo avuto luogo l'iscrizione a ruolo della causa il giudice istruttore non potrà essere designato, per cui la prima udienza non sarà mai tenuta. Nell'ipotesi, invece, di costituzione tardiva di una sola parte, il giudice istruttore terrà la prima udienza unicamente per ordinare la cancellazione della causa dal ruolo.
In entrambe le suddette ipotesi, il processo potrà essere riassunto, a cura della parte più diligente entro 1 anno a decorrere nel primo caso, dalla scadenza del termine di costituzione del convenuto [v. 166] e nel secondo dalla data del provvedimento di cancellazione, pena l'estinzione.
(2) Comma così sostituito dall'art. 13, l. 26-11-1990, n. 353, in vigore dal 30-4-1995. Tale inciso della cui legittimità costituzionale è lecito dubitare, è stato sostanzialmente vanificato dalle modifiche apportate dalla l. 534 del 20-12-1995 che hanno fatto coincidere la barriera preclusiva, oltre la quale non è più consentito proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, con il termine perentorio che il giudice istruttore, nella prima udienza di comparizione [v. 180], assegna all'uopo al convenuto.
Si riporta di seguito il testo del 2° comma anteriormente vigente: «Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra può costituirsi successivamente fino alla prima udienza davanti al giudice istruttore».
(3) La salvezza posta dalla norma in ordine alla dichiarazione di contumacia è dettata dal rilievo che la mancata costituzione sia originata da un'irregolarità della citazione (o della sua notifica) tale da non consentire al convenuto di prendere parte al processo [v. 291].
A poco più di due anni dalla precedente (ma uno solo dall'uscita del III Tomo del 2009), esce questa nuova edizione delle Spiegazioni di diritto processuale civile, più compatta ma al tempo stesso ancora più completa. Il "Corso", cresciuto in 25 anni di insegnamento specie nelle Università di Trento, Milano (Cattolica ma anche Bocconi) e poi Padova, mantiene la sua formula "sintetico-pragmatica" e naturalmente dà ampio, integrato e critico conto delle... (continua)
Dai fallimenti alle divisioni ereditarie, dall'infortunistica stradale ai lavori edili, dai reati relativi alla pubblica amministrazione a quelli connessi agli abusi edilizi: ecco una raccolta di 136 consulenze tecniche in campo civile e penale, tutte contenute nel CD allegato, in formato modificabile. Il volume è la naturale prosecuzione del Vademecum del Consulente tecnico d'ufficio e di parte pubblicato dallo stesso editore. Distinte in due sezioni (Civile e Penale), le... (continua)
Nell'autunno del 2010 sono stati nominati quarantaquattro nuovi consiglieri di Cassazione. Ci si è posto il problema di organizzare una serie di incontri per aiutarli nell'assunzione dei nuovi compiti. I giudici, come gli avvocati che operano in Cassazione, sanno quanto sia difficile e complesso il passaggio dal giudizio di merito al giudizio di legittimità. Un magistrato arriva in Cassazione dopo decenni di attività nei Tribunali e nelle Corti d'appello,... (continua)
Il cd. principio di consumazione dell'impugnazione non ha mai costituito oggetto di un lavoro monografico, nonostante il suo notevole impatto pratico. Sul piano positivo, la consumazione consegue esclusivamente alla dichiarazione d'inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione. Nella dominante interpretazione, tuttavia, essa ha conosciuto una diffusione che va ben oltre la formulazione letterale delle norme che la prevedono, assurgendo, per l'appunto, a vero e proprio... (continua)
Questo volume costituisce una sorta di ideale continuazione de "La prova dei fatti giuridici" pubblicato sempre nel Trattato nel 1992. In quel lavoro si discuteva una serie di problemi che si potrebbero definire di teoria generale della prova. Ora vengono invece affrontati in modo analitico i vari argomenti che riguardano la prova nel processo civile, dalla deduzione, ammissione e assunzione delle prove sino alla valutazione finale di esse, includendo uno studio esteso ed approfondito dei... (continua)