La trattazione è dedicata ad alcuni aspetti del possesso di beni, disciplinato negli artt. 1140 e ss. Cod. civ., mentre restano escluse dal campo d’indagine fattispecie, previste in altre norme del codice civile, non connesse con la tematica sopra delimitata.
Essa ha ad oggetto, inoltre, la detenzione, la cui disciplina si rinviene, in modo alquanto frammentario, in alcuni degli stessi articoli dettati in termini di possesso.
La trattazione è inoltre... (continua)
Il diritto reale e le situazioni possessorie identificano le fattispecie più frequenti riscontrabili nella realtà che ci circonda e, purtroppo, anche nelle aule giudiziarie. Quali strumenti sono approntati dall'ordinamento per tutelarli? Sono efficaci? Chi può trarne vantaggio e in presenza di quali presupposti? L'opera si prefigge di presentare delle risposte attraverso un excursus aggiornato sul tema, con ampi richiami alla giurisprudenza e inquadramento dottrinale e... (continua)
Se proprietà e possesso hanno costituito oggetto di approfondite trattazioni e svariate ricostruzioni, non altrettanta considerazione ha suscitato il rapporto tra comproprietà e compossesso, verosimilmente anche perché a fronte di una regolamentazione della prima non esistono disposizioni specifiche che disciplinino il secondo. In questa direzione è sembrato utile verificare sia sotto il profilo strutturale che funzionale la disciplina delle due situazioni al... (continua)
Il possessore, anche se di mala fede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie.
Ha anche diritto a indennità per i miglioramenti recati alla cosa, purché sussistano al tempo della restituzione.
L'indennitàsi deve corrispondere nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, se il possessore è di buona fede; se il possessore è di mala fede, nella minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore.
Se il possessore è tenuto alla restituzione dei frutti, gli spetta anche il rimborso delle spese fatte per le riparazioni ordinarie, limitatamente al tempo per il quale la restituzione è dovuta.
Per le addizioni fatte dal possessore sulla cosa si applica il disposto dell'articolo 936. Tuttavia, se le addizioni costituiscono miglioramento e il possessore è di buona fede, è dovuta un'indennità nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa [disp. att. 157].
La norma stabilisce che il possessore della cosa ha diritto al rimborso delle spese effettuate per la conservazione e la funzionalità della cosa medesima, da parte di chi ne rivendichi la titolarità: ciò risponde all'esigenza di evitare un ingiustificato arricchimento da parte di chi vanti un diritto sul bene in oggetto. L'articolo stabilisce analiticamente quali, tra le spese effettuate dal possessore, sono rimborsabili: tali sono le spese necessarie, cioè le spese per le riparazioni ordinarie e straordinarie, le spese utili, cioè le spese per i miglioramenti della cosa, le spese voluttuarie, cioè le spese per le addizioni alla cosa, rimborsabili soltanto nella misura in cui si risolvano in un miglioramento del bene.
Le spese per le riparazioni ordinarie sono rimborsabili al possessore di buona fede a partire dal momento in cui viene richiesta con domanda giudiziale la restituzione della cosa; al possessore di malafede, invece, che è sin dall'inizio consapevole di ledere il diritto altrui, le spese sono rimborsabili a partire dal momento in cui è iniziato il possesso: il possessore di malafede, infatti, non acquista i frutti percepiti durante il possesso e non può quindi compensare le spese effettuate sino alla domanda giudiziale di restituzione della cosa, con il godimento di essa [v. 1148].
Le spese per le riparazioni straordinarie sono rimborsabili integralmente, indipendentemente dal fatto che il possessore sia di buona o mala fede.
Le spese per i miglioramenti apportati alla cosa, purché essi risultino esistenti al momento della restituzione del bene al titolare del diritto, comportano che al possessore di buona fede venga corrisposta un'indennità pari all'aumento di valore (effetto delle migliorie) della cosa; al possessore di malafede, invece, spetta una indennità pari alla minor somma tra la spesa effettuata e l'aumento di valore della cosa.
Le spese per le addizioni, ove ad esse consegua un effettivo miglioramento della cosa, sono rimborsabili nella misura dell'aumento di valore del bene al solo possessore di buona fede.
Se le addizioni non importano alcun miglioramento della cosa, trova invece applicazione l'art. 936.
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
541Per ciò che concerne i diritti del possessore in ordine alle somme erogate sulla cosa, il codice del 1865, equiparando il possessore di buona e di mala fede, attribuiva per le spese necessarie i1 rimborso integrale (art. 1150 del c.c.) e per le utili la minor somma tra lo speso e il migliorato (art. 705), mentre negava ogni rimborso per le spese voluttuarie. A tale sistema ho sostituito un sistema più organico e razionale. Ho distinto, nell'art. 1150, le spese fatte per le riparazioni ordinarie, quelle fatte per le riparazioni straordinarie e quelle sostenute per i miglioramenti recati alla cosa. Quanto alle prime poiché esse costituiscono in un certo senso un onere inerenti al godimento della cosa, è ovvio che il possessore non può esigerne il rimborso che nel caso in cui sia tenuto alla restituzione dei frutti e limitatamente al tempo per il quale la restituzione sia dovuta; quanto alle seconde, è riconosciuto al possessore, così di buona come di mala fede, il diritto al rimborso integrale; quanto ai miglioramenti, è riconosciuto diritto a indennità nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti stessi, ovvero nella minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore, secondo che il possessore sia di buona o di mala fede.
Nel progetto della Commissione Reale era inserita una di sposizione (art. 546), nella quale si riconosceva al possessori il diritto a indennità anche per le spese fatte per la liberazione della cosa da pegni, ipoteche o da oneri reali. La disposizione mi è sembrata superflua, giacché le liberazioni accennate, come la liberazione del fondo da servitù, possono anch'esse, per identità di ratio, ricondursi nell'ambito del secondo e del terzo comma dell'art. 1150.
L'ultimo comma dell'articolo in esame prevede l'ipotesi che il possessore abbia fatto addizioni sulla cosa: per queste si applica la disciplina dettata dall'art. 936 del c.c. per le opere fatte da un terzo con maseriali propri su suolo altrui. Per il caso però che le addizioni costituiscano miglioramento si riconosce al possessore di buona fede lo stesso diritto che gli è riconosciute per gli altri miglioramenti, è cioè il diritto a indennità nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa.
Ho creduto opportuno (art. 1151 del c.c.) concedere al giudice la facoltà di disporre, su istanza de] rivendicante, che il pagamento delle indennità da questo dovute al possessore sia ratizzato. Possono esservi infatti dei casi in cui l'integrale e immediato pagamento riesca per il rivendicante particolarmente gravoso. A tutela dei diritti del possessore è però stabilito che il giudice, nel disporre il pagamento rateale, ordina la prestazione delle relative garanzie.
La materia del possesso e della sua tutela presenta molti spunti significativi sia dal punto di vista sostanziale, sia dal punto di vista processuale. Il manuale in esame pertanto si propone, da un lato, di esaminare la figura del possesso, analizzandone la nozione, la ratio, i presupposti, l'oggetto e la connessione ad altri istituti del diritto civile (es. detenzione, usucapione), dall'altro, di analizzare la tutela dello stesso, sia trattando dei caratteri generali delle azioni... (continua)
Il volume illustra la disciplina dei procedimenti cautelari e possessori, soffermandosi, in particolare, sulle numerose novità apportate dagli interventi legislativi susseguitesi negli ultimi anni, tra le quali spicca la legge di riforma del processo civile n. 69 del 18 giugno 2009 (che, ad esempio, ha colmato la lacuna in tema di spese del procedimento in caso di concessione della misura cautelare ultrattiva). Il volume contiene tutti i modelli degli atti del nuovo procedimento.
(continua)Il possesso, istituto di origini antiche, ancora oggi si impone per la sua incontestata attualità, a conferma della validità delle ragioni che sottendono la protezione accordata al possessore. La tutela del possesso, che è un potere esercitato in via meramente fattuale, affianca, quella assicurata dall'ordinamento al diritto di proprietà, fondato sul titolo, tant'è che, anche il possesso, alla stregua del diritto dominicale, assurge a criterio selettivo... (continua)
l volume decimo è il primo che apre la nuova edizione del celebre Trattato di diritto processuale civile. La nuova edizione del trattato, completamente rinnovata rispetto alla precedente, vedrà molti volumi, ciascuno dei quali affronta una fase specifica del processo, analizzando tutti gli istituti contenuti nel codice di procedura civile.
Il volume 10, nello specifico, affronta il procedimento di ingiunzione, il procedimento per convalida di sfratto ed i procedimenti... (continua)
In questa prima parte della trattazione, dopo aver messo in luce il limite comune alle diverse impostazioni dottrinarie in tema di possesso (da Savigny ai nostri giorni), le quali tutte partono da categorie concettuali estranee alle concezioni dei giuristi romani, l'autore, da un canto ricostruisce su nuove basi il meccanismo acquisitivo dell'antico usus e il suo ampio ambito di operatività, dall'altro, in relazione alla tutela interdittale del possesso, individua la cerniera del... (continua)