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Sezione V - Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Dell'iscrizione e rinnovazione delle ipoteche

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
1152 Rimangono invariate negli art. 2827 del c.c. e art. 2828 del c.c. le disposizioni degli articoli 1981 e 1986 del codice del 1865 circa il luogo d'iscrizione dell'ipoteca e il diritto d'iscrivere ipoteca giudiziale su qualunque degli immobili appartenenti al debitore e su quelli che gli pervengono successivamente alla condanna, a misura che egli li acquista. Ho modificato nell'art. 2829 del c.c. la disposizione dell'art. 1996 del codice anteriore, il quale consentiva che le iscrizioni sopra i beni di un defunto fossero fatte con la semplice indicazione della sua persona, senz'obbligo di far menzione degli eredi, e richiedeva che l'iscrizione fosse presa anche contro costoro solo nel caso che gli immobili ipotecati apparissero da tre mesi nei registri censuari ad essi trasferiti. Non al fatto che, da tempo più o meno lungo, i beni figurino nei registri censuari trasferiti agli eredi occorre aver riguardo, ma alla trascrizione dell'acquisto da parte degli eredi medesimi: se l'acquisto risulta trascritto, contro costoro deve eseguirsi l'iscrizione.
1160 In correlazione alla riduzione generale dei termini prescrizionali, ho ridotto a venti anni il termine di validità dell'iscrizione ipotecaria (art. 2847 del c.c.). Cessa pertanto l'effetto dell'iscrizione se non è rinnovata prima della scadenza di questo termine. Decorso il ventennio, l'ipoteca si potrà nuovamente iscrivere, poiché il titolo all'iscrizione conserva la sua efficacia, ma essa prenderà grado dalla nuova iscrizione. Non potrà però la nuova iscrizione essere presa allorchè l'immobile sia passato nelle mani di un terzo acquirente, il quale abbia trascritto il suo titolo (art. 2848 del c.c.). Quest'ultima norma si coordina al principio stabilito dall'art. 2644 del c.c., secondo comma, in tema di trascrizione. Quanto alla durata dell'ipoteca legale della moglie e alle formalità per la rinnovazione delle ipoteche in genere, gli articoli 2849-2851 riproducono le disposizioni degli articoli 2004-2006 del codice del 1865.