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Articolo 2849 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Durata dell'ipoteca legale della moglie

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 2849 Codice Civile

Articolo abrogato dall'art. 209, L. 19 maggio 1975, n. 151.

[L'iscrizione dell'ipoteca legale della moglie conserva il suo effetto, senza che sia rinnovato, durante il matrimonio e per un anno successivo allo scioglimento del medesimo.]

Spiegazione dell'art. 2849 Codice Civile

Eccezioni all'obbligo della rinnovazione. Ipoteca legale della mo­glie

Una sola eccezione fa il codice all'obbligo della rinnovazione, ed è quella che riflette l'ipoteca legale della moglie sui beni del marito.

Essa conserva il suo effetto durante il matrimonio e per un anno suc­cessivo allo scioglimento di esso.

Ma è da notare che vi sono altre eccezioni all’obbligo della rinnovazione.


Altri casi

Ad essa, infatti, non sono soggette nemmeno le ipoteche su titoli di rendita nominativa per cauzione imposte dalle leggi nell’interesse pubblico per cause dipendenti dall’esercizio di ufficio o professione e le ipoteche a favore dell’Erario per i contabili. Sarebbe stato opportuno menzionare anche nell’attuale codice civile quest’altra eccezione al principio di rinnovazione.


Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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