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Articolo 2829 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Iscrizione sui beni del defunto

Dispositivo dell'art. 2829 Codice Civile

L'iscrizione d'ipoteca sui beni di un defunto può eseguirsi con la semplice indicazione della sua persona, osservate per il resto le regole ordinarie. Se però risulta trascritto l'acquisto dei beni da parte degli eredi, l'iscrizione deve eseguirsi contro costoro [2648, 2660, 2851](1).

Note

(1) In forza dell'art. 2648 l'erede subentra nella medesima posizione giuridica del defunto; manca, pertanto, una duplicità di acquisti e l'iscrizione deve essere eseguita direttamente contro l'erede.

Ratio Legis

La disposizione in commento è finalizzata ad evitare che il creditore, per conoscere i soggetti contro i quali eseguire l'iscrizione, sia costretto a compiere complicate verifiche sugli eredi del de cuius.

Spiegazione dell'art. 2829 Codice Civile

Limiti di tempo per l'iscrizione ipotecaria

L'iscrizione dell'ipoteca non è subordinata, in genere, a limiti di tempo. Ma vi sono limiti imposti dalle necessità delle cose. Se, per es., il credito è estinto, l'ipoteca non potrebbe più utilmente iscriversi perchè mancherebbe il credito da garantirsi ; se l'immobile, oggetto dell'ipoteca, è stato alienato, e l'alienazione è stata debitamente tra­scritta, l'iscrizione non sarà più possibile perchè cadrebbe su cosa altrui.


Iscrizioni contro gli eredi sul patrimonio del defunto. Obbligazione ipotecaria degli eredi

Trattandosi, invece, di trasferimento mortis causa, l'iscrizione che non si è eseguita in vita del de cuius può validamente prendersi contro gli eredi perché costoro, succedendo in universum jus defuncti, i coeredi ne assumono la posizione giuridico-patrimoniale. Ed è questa l’ipoteca alla quale si riferisce l'articolo in esame. Di regola, gli eredi sono tenuti pro rata al pagamento dei debiti ereditari, ma se esiste una precedente ipoteca essi sono tenuti ipotecariamente per l'intero (art. 754, comma 1).

Ora, l'ipoteca sorta prima della morte del debitore può sempre iscriversi; dopo, anche se sia già eseguita, la divisione degli immobili sottoposti ad ipoteca, perché, data l'indivisibilità nel vincolo ipotecario rimarranno sempre obbligati per l'intero.

L'iscrizione sui beni del defunto può eseguirsi con la semplice indicazione della sua persona, ma se gli eredi hanno trascritto il loro titolo d’acquisto (art. 2648 del c.c.) l’iscrizione deve prendersi contro costoro.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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