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Articolo 2846 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Spese d'iscrizione

Dispositivo dell'art. 2846 Codice Civile

Le spese d'iscrizione dell'ipoteca sono a carico del debitore, se non vi è patto contrario, ma devono essere anticipate dal richiedente [2855](1).

Note

(1) Si deve specificare che la disposizione dettata dal presente articolo riguarda solamente il caso di ipoteca volontaria (v. artt. 2821 ss.) e che per spese d'iscrizione sono da intendersi: la nota d'iscrizione, le relative copie e lo svolgimento delle altre differenti formalità pubblicitarie.

Ratio Legis

La disposizione in commento evidenzia che le spese, in primis quelle causate dall'imposizione del prelievo fiscale, non devono consentire un abbassamento del valore della garanzia medesima.

Spiegazione dell'art. 2846 Codice Civile

L'onere delle spese di iscrizione è a carico del debitore. Giustifica­zione del principio, che può essere modificato con patto speciale

L'onere delle spese dell'iscrizione a carico del debitore si giustifica con la considerazione che, sebbene l'ipoteca sia una garanzia del cre­ditore, tuttavia essa giova al debitore, il quale senza' la garanzia ipote­caria non troverebbe chi facilmente gli facesse credito ; e, poiché la ga­ranzia non é completa senza l'iscrizione, ne segue che anche l'onere delle spese è a carico del debitore. Si tratta, però, di una norma dispositiva e, quindi, con patto speciale si può stabilire che le spese dell'iscrizione cadano a carico del creditore.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 2846 Codice Civile

Cass. civ. n. 12410/2016

Le spese per l'iscrizione della ipoteca giudiziaria non possono essere legittimamente liquidate nel precetto, non costituendo credito accessorio a quello principale, né accessorio di legge alle spese processuali da porsi comunque a carico del debitore, ma devono invece liquidarsi all'esito della esecuzione utilmente promossa sui beni ipotecati, fruendo in questo caso il relativo credito del beneficio ipotecario previsto dall'art. 2855 c.c.

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