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Articolo 2842 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Variazione del domicilio eletto

Dispositivo dell'art. 2842 Codice Civile

È in facoltà del creditore, del suo mandatario o del suo erede o avente causa di variare il domicilio eletto nell'iscrizione, sostituendone un altro nella stessa circoscrizione.

Il cambiamento deve essere annotato dal conservatore in margine o in calce all'iscrizione(1).

La dichiarazione circa il cambiamento del domicilio deve risultare da atto ricevuto o autenticato da notaio e deve rimanere depositata nell'ufficio del conservatore.

Note

(1) L'eventuale variazione di domicilio da parte del creditore non è immune da prescrizioni legislative: innanzitutto il mutamento deve essere adeguatamente pubblicizzato, il nuovo domicilio deve essere comunque sempre eletto nella medesima circoscrizione del tribunale dove ha la sede l'ufficio dei registri immobiliari competente, e infine il tutto deve venire annotato in calce all'iscrizione.

Ratio Legis

La norma è finalizzata alla necessità che possa essere sempre reperibile il soggetto che deve ricevere le notificazioni di fatti o azioni relativi all'iscrizione ipotecaria (v. art. 2844). A ciò risponde quindi sia l'iniziale esigenza che il creditore elegga domicilio nella circoscrizione del tribunale dove ha sede l'ufficio dei registri immobiliari competente (v. art. 2839), sia la successiva comunicazione delle eventuali variazioni.

Spiegazione dell'art. 2842 Codice Civile

Presentazione e sottoscrizione della nota per l'iscrizione ipotecaria

Le note sono estratti o sommari del documento che si presenta al conservatore e ne contengono le indicazioni eseguite. Secondo il codice del del 1865 non era richiesto che la nota fosse sottoscritta dal richiedente. Ciò, però, poteva dar luogo ad inconvenienti. Poteva, cioè, avvenire che le indicazioni contenute nelle note fossero inesatte o difettose o che,benché. esatte, il conservatore non le avesse riprodotte integralmente nell'iscrizione per errore o per colpa. Infatti il Bianchi riteneva che, sebbene per legge non fosse richiesta la sottoscrizione della nota da parte del richiedente, conservatore, a tutela della sua responsabilità, poteva richiederla. Con l'articolo esame si è opportunamente stabilito
che la nota, in doppio originale, dev'essere sottoscritta dal richiedente. Uno degli originali può essere steso in calce al titolo.

Deve, poi, notarsi che, trattandosi di atto pubblico o di sentenza non ancora registrata, si deve presentare, come abbiamo sopra rilevato, un'altra nota al conservatore, che la deve trasmettere al ricevitore del registro per porlo sull'avviso che non si è pagata ancora la tassa. Ma poiché la presentazione di questa nota è richiesta solo a scopo fiscale non vi può essere dubbio che se essa non è presentata l'iscrizione è valida. deve ritenersi che l'iscrizione sia valida anche quando addirit­tura la nota non è presentata nel duplice originale. I due originali, in fatti, della nota sono richiesti nell'interesse del richiedente e del conser­vatore. Al primo è restituito uno degli originali perché abbia la garanzia dell'eseguita iscrizione ; l'altro è trattenuto dal conservatore per garantirsi da ogni responsabilità di omissione o irregolarità quando, nell'eseguire l'iscrizione, si sia attenuto fedelmente al contenuto della nota. Ma sia il richiedente che il conservatore possono rinunziare a tale rispettiva garanzia. 11 conservatore può rifiutare di eseguire l'iscrizione senza la nota, ma se ne fa a meno, l'iscrizione conserva tutta la sua ef­ficacia perché, rispetto ai terzi, fa stato solo• ciò che risulta dalla iscri­zione nei registri ipotecari.


Indicazioni richieste nelle note. Indicazioni necessarie. Indicazione delle somma. Indicazioni non necessarie. Domicilio elettivo necessario e sua variazione. Rettificazione della iscrizione


La nota deve contenere varie indicazioni. Non tutte sono essenziali per la validità dell'iscrizione. Devono ritenersi essenziali, giusta l'art. 2841, quelle che riflettono : a) i soggetti del rapporto ipo­tecario ; b) fondo gravato da ipoteca ; la somma del credito da questa garantito. Sicché se nella nota vi sono omissioni o inesattezze che indu­cano assoluta incertezza o sulla persona del creditore o del debitore, ov­vero sulla persona del proprietario del bene gravato, quando ne è necessaria l'indicazione , o sull'identità dei singoli beni gravati, o sulla somma credito garantito, l'iscrizione è nulla : in tutti gli altri casi rimane valida.

Come abbiamo accennato, le indicazioni necessarie per la validità dell’iscrizione sono :

1 °) la indicazione del creditore o del debitore ipotecario o del pos­sessore del fondo su cui l'ipoteca è gravata. Veramente, il n. 1 dell'ar­ticolo 2 839 non • accenna al terzo ipotecato, quando è un estraneo che garantisca sopra i suoi beni una obbligazione altrui (terzo datore d'ipo­teca, art. 2808, 2 ° comma), perché il caso non è frequente, ma la ne­cessità dell'indicazione del SIIQ nome e cognome nella nota, da ripro­dursi nell'iscrizione, è testualmente, per quanto indirettamente, di­chiarata anche nell'art. 2841, che parla del debitore o del proprietario del bene gravato.

I diversi elementi dell'indicazione di questa persona tendono tutti ad assicurare meglio la loro identità nell'interesse dei terzi. Ma l'enun­ciazione di tutti gli elementi: paternità, domicilio, residenza, professione non è richiesta a pena di nullità. Può, tuttavia, diventare elemento es­senziale la paternità quando in una stessa città esistano più persone con lo stesso nome e cognome ; in tal caso o in altre circostanze ana­loghe l’identificazione del debitore potrebbe produrre incertezza as­soluta se non fosse indicata anche la paternità.

Qui deve notarsi che un elemento essenziale per la validità delle iscrizioni delle ipoteche su titoli all'ordine o al portatore é, per i primi l'indicazione dell'attuale portatore e per gli altri l'enunciazione, nella nota, del loro numero e valore e le serie corrispondenti, allegando anche copia dell'atto di emissione e del piano d'ammortamento.

2°) la indicazione dell'immobile che è oggetto dell'ipoteca con le indicazioni prescritte nell'art. 2 826. Deve, però, ritenersi che se è indi­spensabile la specifica indicazione dei beni soggetti ad ipoteca, la man­canza di qualcuno degli elementi di siffatte individuazioni indicate nell'art. 282 6 non porta la nullità della iscrizione, come, per es., la mancanza di una delle confinazioni, quando non ne risulti incertezza sulla identità dell'immobile gravato.

3°) l'importo della somma per la quale l'iscrizione è presa. L'iscrizione va fatta sempre per una somma determinata in denaro, qualunque sia l'oggetto dell'obbligazione garantita. E se il valore pecuniario di questa somma è ancora incerto o eventuale, l’iscrizione deve sempre farsi per somma determinata a criterio del creditore che la deve indicare nella nota. Ciò di solito si avvera nelle ipoteche giudiziali e per l’ipoteca legale dello Stato sopra i beni dell’imputato e delle persone civilmente obbligate, ma può anche verificarsi per l’ipoteca convenzionale a garanzia di un credito, la liquidazione del quale non è ancora stabilita in modo definitivo.

Può accadere che nell'iscrizione si indichi una somma inferiore o superiore al credito a garanzia del quale l’ipoteca fu costituita. Il codice preesistente stabiliva che, nel primo caso, l’ipoteca garantiva il credito per la somma minore fissata sull’iscrizione (arg. art. 1992), nel secondo caso l’ipoteca garantiva il credito per la somma che realmente avrebbe dovuto determinarsi. Il nuovo codice, invece, ha adottato un criterio unico: quando vi è divergenza tra la somma enunciata nell'atto e quella enunciata nella nota, l’iscrizione ha efficacia per la somma minore.

Le indicazioni non essenziali alla validità della iscrizione sono :

1) L'elezione del domicilio, che il creditore deve fare nella circoscrizione del tribunale in cui ha sede l'ufficio dei registri immobiliari. Si tratta di un domicilio elettivo necessario, che serve per facilitare agli interessati le notificazioni. che fossero costretti a fare al creditore per causa della iscrizione, senza andare a ricercarlo in un luogo, che può essere lontanissimo.

Il creditore, il suo mandatario, il suo erede o avente causa possono sempre cambiare l'elezione di domicilio, entro, però, la giurisdizione del tribunale da cui dipende l'ufficio dei registri immobiliari. La dichia­razione di cambiamento dev'essere annotata dal conservatore in mar­gine o in calce all'iscrizione, e deve risultare da atto ricevuto o autenticato da notaio, che deve rimanere depositato nell' ufficio del conservatore.
La mancanza di elezione di domicilio non comporta la nullità dell'iscrizione la quale, anzi, è esclusa esplicitamente dall’art. 2844, comma 3, che dispone che se non é stata fatta l'elezione di domicilio la notificazione possa eseguirsi all’ufficio dei registri immobiliari presso il quale l’iscrizione è stata presa.

2) Un’altra indicazione non necessaria per la validità dell’iscrizione è l’indicazione del titolo, la sua data e il nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto o autenticato.

L’indicazione del titolo costitutivo dell’ipoteca (legge, sentenza o negozio giuridico) serve affinchè i terzi possano indagare la validità dell’ipoteca iscritta e se sia riducibile, rinnovabile o meno, poiché, come si vedrà, non tutte le ipoteche sono riducibili o rinnovabili. La riducibilità è ammessa nell’ipoteca legale e giudiziale, non nella volontaria. La rinnovazione non è ammessa per l’ipoteca legale della moglie.

La data del titolo, poi, giova, a far giudicare della validità dell’iscrizione che, spesso, può dipendere da quella data, come in caso di incapacità dell’ipotecante o di suo fallimento, al tempo della costituzione ipotecaria, o anche in caso di prescrizione.

Il nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l’atto o lo ha autenticato riguarda unicamente l’ipoteca volontaria, e serve per facilitare la ricerca e l’estrazione del titolo per conoscerlo nei particolari.

3) Bisogna indicare, inoltre, nella nota, gli interessi e le annualità che il credito produce. Questa indicazione è soltanto formalistica e richiesta nell’esclusivo interesse del creditore perché egli possa, per gli .interessi e le annualità, conservare lo stesso grado di prestazione ipote­caria che ha la somma capitale (art. 2855, 2 comma), altrimenti non rap­presenta che un credito chirografario.

4) Infine, bisogna indicare il tempo della esigibilità del credito. Tale indicazione ha importanza per la valutazione economica del credito stesso sia rispetto al debitore sia rispetto ai terzi, che vogliono contrattare con lui. Una persona può più facilmente indursi ad acqui­stare l'immobile ipotecato quando è più lontana la scadenza del credito ipotecario, avendo a temere meno prontamente le molestie da parte del creditore, e sperando che, nel frattempo, l'alienante arrivi a sod­disfare il suo debito per liberare l'immobile dall'ipoteca che lo grava. E cosi per chi voglia far credito a quegli che figura già debitore ipote­cario di un'altra persona.

Tutte queste indicazioni, come abbiamo detto, non sono necessarie per la validità della iscrizione. La loro omissione o inesattezza può es­sere sanata con la rettificazione della iscrizione, da ordinarsi dall'auto­rità giudiziaria, a istanza e spese della parte interessata (art. 2841, 2 comma).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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