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Articolo 2227 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 07/03/2024]

Recesso unilaterale dal contratto

Dispositivo dell'art. 2227 Codice Civile

Il committente può recedere dal contratto [1373, 2224], ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno [1372, 1671, 1734, 2237].

Massime relative all'art. 2227 Codice Civile

Cass. civ. n. 185/2020

Il contratto di prestazione d'opera intellettuale, ai sensi dell'art. 2230 c.c., è disciplinato dalle norme contenute nel capo secondo del titolo terzo del libro quinto del codice civile, nonché, se compatibili, da quelle contenute nel capo precedente riguardanti il contratto d'opera in generale. Posto che la disciplina del recesso unilaterale dal contratto prevista dall'art. 2237 c.c. dispone che, in caso di recesso del cliente, al prestatore d'opera spetta il rimborso delle spese sostenute ed il corrispettivo per l'opera eseguita, mentre quella dettata dall'art. 2227 c.c. per il contratto d'opera in generale comprende anche il mancato guadagno, vi è incompatibilità tra le due disposizioni con conseguente prevalenza della norma speciale, in ragione delle peculiarità che contraddistinguono la prestazione d'opera intellettuale.

Cass. civ. n. 14702/2007

L'art. 2237 cod. civ. - nel consentire al cliente di recedere dal contratto di prestazione di opera intellettuale - ammette, in senso solo parzialmente analogo a quanto stabilito dall'art. 2227 cod. civ. per il contratto d'opera, la facoltà di recesso indipendentemente da quello che è stato il comportamento del prestatore d'opera intellettuale, ossia prescindendo dalla presenza o meno di giusti motivi a carico di quest'ultimo. Tale amplissima facoltà - che trova la sua ragion d'essere nel preponderante rilievo attribuito al carattere fiduciario del rapporto nei confronti del cliente - ha come contropartita l'imposizione a carico di quest'ultimo dell'obbligo di rimborsare il prestatore delle spese sostenute e di corrispondergli il compenso per l'opera da lui svolta, mentre nessuna indennità è prevista (a differenza di quanto prescritto dal cit. art. 2227 cod. civ.) per il mancato guadagno. Ciò non esclude, tuttavia, che ove si inseriscano nel contratto clausole estranee al suo contenuto tipico, alle stesse possano applicarsi, in difetto di più specifiche determinazioni, le normali regole relative all'inadempimento dei contratti, con la possibilità, nel caso di contratto a prestazioni corrispettive, di avvalersi di quella forma di autotutela rappresentata dall'eccezione di inadempimento disciplinata dall'art. 1460 cod. civ. (Rigetta, App. Messina, 15 Marzo 2004).

Cass. civ. n. 2912/1975

In caso di recesso del committente dal contratto d'opera, il prestatore d'opera ha diritto al compenso per «mancato guadagno», rappresentato dall'utile netto che egli avrebbe tratto dai lavori previsti e non eseguiti.

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Consulenze legali
relative all'articolo 2227 Codice Civile

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RINALDO C. chiede
domenica 08/12/2019 - Calabria
“Richiesta approfondimento al quesito n° Q201924369 del 22 novembre u.s. - Vs. risposta del 28 novembre u.s.

Cordiali Saluti”
Consulenza legale i 11/12/2019
L’indennizzo previsto dall’art. 2227 c.c., ha natura lato sensu risarcitoria, cioè mira a rimettere in equilibrio la situazione contrattuale, ponendo il prestatore d’opera nelle condizioni di distaccarsi dal contratto rimasto in tutto o in parte ineseguito per iniziativa unilaterale del committente senza dovere subire conseguenze economiche negative.


Le componenti dell’indennizzo, secondo quanto previsto dalla norma, sono tre:

1. le spese sostenute dal prestatore d’opera per l’esecuzione del contratto;

2. i lavori eseguiti, nei quali rientrano tutte le attività e le opere alle quali il prestatore ha dato corso, indipendentemente dal fatto che possano essere classificate come utili dal punto di vista del committente;

3. il mancato guadagno, che consiste nel profitto che il prestatore d’opera avrebbe effettivamente conseguito se il rapporto contrattuale non fosse stato anticipatamente risolto. Questa componente è, quindi, rappresentata dalla differenza ravvisabile, con riferimento alla parte di opera ancora da eseguire (nel caso specifico,considerata nella sua integralità), tra il prezzo pattuito (il corrispettivo previsto nel contratto di collaborazione) e il costo di esecuzione delle obbligazioni adempiute dal prestatore d’opera.


In buona sostanza, con riferimento al caso specifico sottoposto al nostro esame, il Giudice di Appello, in forza di quanto previsto dall’art. 2227 c.c. e utilizzando i principi giurisprudenziali richiamati in sentenza, ha condannato il Comune committente a corrispondere al prestatore d’opera il «mancato guadagno» per l’opera non eseguita, ossia «l’utile netto corrispondente alla differenza tra il corrispettivo pattuito contrattualmente e l’ammontare delle spese sostenute da quest’ultimo per l’esecuzione delle proprie obbligazioni contrattuali».

Alla luce degli elementi fattuali emersi dal testo della Sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, il prestatore d’opera non ha dato inizio all’adempimento di alcuna propria obbligazione scaturente dal contratto di collaborazione; pertanto, non ha sostenuto (non ha dato evidenza in giudizio di aver sostenuto) alcun costo.

L’utile netto cui fa riferimento la citata Sentenza è da considerarsi corrispondente al solo corrispettivo pattuito per mezzo del contratto di collaborazione sottoscritto con l’ente Comunale e prodotto negli atti di giudizio. Tale corrispettivo, così come richiesto dal ricorrente prestatore d’opera nell’ammontare di € 36.718,28 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo, ha integralmente natura retributiva ed è quindi soggetta a imposizione fiscale (IRPEF).

Come già detto e ribadito precedentemente, il pagamento a seguito di notifica dell’atto di precetto e dell’esperimento di azione esecutiva presso terzi è avvenuto regolarmente con applicazione sulla somma capitale complessivamente liquidata in sentenza, della ritenuta pari al 20% in acconto sulla maggiore imposta sui redditi che sarà successivamente liquidata in sede di dichiarazione.

Pertanto, la ritenuta operata dall’istituto di credito è riferibile all’acconto sull’Imposta sui Redditi Persona Fisica dovuta all’erario da parte dello stesso creditore procedente (il prestatore d’opera), sulle somme in favore dello stesso liquidate in sentenza a titolo di capitale, interessi e rivalutazione monetaria. Valendo, quindi, quanto già osservato nelle risposte precedenti, sono somme dovute dal creditore all’Erario che vengono versate all’erario da parte del sostituto d’imposta (la Banca terza esecutata). Infatti, con riferimento al caso di specie, la veste di sostituto d’imposta, in forza della normativa applicabile all’esecuzione presso Istituto di Credito già citata, non è più del Comune (datore di lavoro, o meglio, Committente) nella sua qualità di debitore, ma della Banca nella qualità di terzo esecutato che ha l’onere di trattenere il quantum necessario ad effettuare il successivo versamento all’erario delle somme dovute a titolo di IRPEF dal percettore del reddito; e di consegnare a questi la relativa certificazione di versamento.