Il volume, che si sviluppa in circa 300 pagine, fa parte della collana “Medicina legale e scienze affini” diretta da Giusto Giusti, medico legale, già ordinario all’Università Tor Vergata di Roma e consulente tecnico in moltissimi ed importanti processi.
Il titolo di questo volume intende alludere alla intrinseca pluralità del concetto di capacità di agire, così come si è venuto delineando nell’ordinamento giuridico... (continua)
Sommario
I. Parte Generale. – L’evoluzione del sistema privatistico italiano e l’influsso tedesco: spunti per una riflessione generale (G. Cian). – Verso principi generali uniformi degli atti della persona (e della famiglia) (M.G. Cubeddu). – Morte e trasfigurazione dell’analogia (N. Lipari). – Tra ordinamento e sistema (P. Rescigno). – II. Diritto delle persone. – Note critiche sull’interpretazione... (continua)
La nuova edizione della "Giurisprudenza sul Codice civile coordinata con la dottrina", autorevolmente diretta da Cesare Ruperto presenta una trattazione completa e sistematica dell'evoluzione giurisprudenziale relativa alla disciplina codicistica, riletta alla luce degli orientamenti della dottrina e delle incessanti innovazioni legislative intervenute. Il coordinamento della trattazione giurisprudenziale e dottrinale del codice civile con quella delle norme complementari, operato sia... (continua)
"Nuove prospettive costituzionali del diritto di difesa" è il titolo di un lavoro che indaga la complessiva esigenza di protezione giudiziale dei diritti della persona, al fine di dimostrare che anch'essa partecipa con gli altri diritti di ordine sostanziale agli attuali fenomeni di universalizzazione dei diritti, globalizzazione economica e circolazione dei modelli giuridici. I recenti sviluppi dell'ordinamento italiano dimostrano, infatti, che, con riferimento al diritto di... (continua)
Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione (1) della persona stessa o dei detti congiunti (2), l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni (3) (4).
(1) Il riferimento è agli artt. 96-97 della legge sul diritto d'autore. In virtù degli stessi, il ritratto della persona non può essere esposto o pubblicato senza consenso di questa quando: a) la riproduzione dell'immagine non è giustificata dalla notorietà o dall'incarico pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici e culturali, ovvero dal collegamento a fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico; b) l'espressione o la messa in commercio dell'immagine rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione e al decoro della persona ritratta.
(2) La protezione dell'immagine spetta, innanzitutto, alla persona interessata: la norma, tuttavia, riconosce il diritto ad agire in giudizio anche ai parenti più prossimi, in omaggio al principio di solidarietà familiare.
(3) In caso di abuso dell'immagine l'interessato, o uno stretto congiunto, potrà ottenere dal giudice la cessazione della condotta lesiva (mediante, ad esempio, la distruzione o il sequestro delle fotografie o degli altri oggetti riproducenti le sembianze), nonché il risarcimento dei danni patrimoniali [v. 2043] e non patrimoniali [v. 2059].
(4) La l. 31-12-1996, n. 675 «tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali» ha ufficialmente riconosciuto e disciplinato il diritto alla privacy nel trattamento dei dati personali, in riferimento al diritto alla riservatezza e all'identità personale, posto in essere con o senza l'ausilio di mezzi informatici.
Il diritto all'immagine costituisce specificazione del diritto all'identità personale, inteso come il diritto di ciascun individuo a non veder travisata la propria personalità individuale.
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
40Chiude questo titolo sulle persone fisiche l'art. 10 del c.c., concernente il diritto all'immagine. Questo è già disciplinato dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore (articoli 96 e 97), ma non poteva nella parte del codice civile, relativa ai diritti della personalità, mancare una norma che affermasse il diritto sul proprio ritratto. E' da rilevare che la disposizione del codice integra la disciplina della legge speciale, poiché concede l'azione a tutela del diritto all'immagine in due ipotesi distinte: nel caso in cui l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei limiti stabiliti dalla legge speciale, e nel caso in cui l'esposizione o la pubblicazione avvenga con offesa al decoro o alla riputazione della persona ritrattata. In considerazione del carattere morale del diritto è stata eliminata la restrizione risultante dal testo precedente, secondo cui i figli, dovevano essere in età minore.