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Articolo 317 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Forma del provvedimento. Competenza

Dispositivo dell'art. 317 Codice di procedura penale

1. Il provvedimento che dispone il sequestro conservativo a richiesta del pubblico ministero o della parte civile è emesso con ordinanza del giudice che procede [279].

2. Se è stata pronunciata sentenza di condanna [533], di proscioglimento [529-531] o di non luogo a procedere [425], soggetta a impugnazione [568], il sequestro è ordinato, prima che gli atti siano trasmessi al giudice dell'impugnazione [590], dal giudice che ha pronunciato la sentenza e, successivamente, dal giudice che deve decidere sull'impugnazione. Dopo il provvedimento che dispone il giudizio [429, 456, 549] e prima che gli atti siano trasmessi al giudice competente, provvede il giudice per le indagini preliminari.

3. Il sequestro è eseguito dall'ufficiale giudiziario con le forme prescritte dal codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili [678, 679].

4. Salvo quanto disposto dal comma 1-ter dell'articolo 578, gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione. La cancellazione della trascrizione del sequestro di immobili è eseguita a cura del pubblico ministero. Se il pubblico ministero non provvede, l'interessato può proporre incidente di esecuzione [666](1).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


[omissis]
4. Salvo quanto disposto dal comma 1-ter dell’articolo 578, gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a impugnazione. La cancellazione della trascrizione del sequestro di immobili è eseguita a cura del pubblico ministero. Se il pubblico ministero non provvede, l’interessato può proporre incidente di esecuzione.

__________________

(1) Comma modificato dall'art. 14, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

Tale disciplina rispecchia lo specifico finalismo del sequestro conservativo: cioè, assicurare l'esecuzione della sentenza che potrebbe venire emessa.

Spiegazione dell'art. 317 Codice di procedura penale

Per un inquadramento generale delle misure cautelari reali, si rimanda alla ratio dell’art. 316 del c.p.p..
In modo particolare, l’art. 317 c.p.p. disciplina il procedimento di applicazione del sequestro conservativo, precisando la forma del provvedimento dispositivo della misura e la competenza a decidere.

Il comma 1 stabilisce che il sequestro conservativo è disposto con ordinanza dal giudice che procede, su richiesta del pubblico ministero o della parte civile.

Tenuto conto che l’art. 316 del c.p.p. precisa che la richiesta di sequestro conservativo può essere avanzata in ogni stato e grado del processo (cioè, soltanto dopo l’esercizio dell’azione penale), il comma 2 dell’art. 317 c.p.p. precisa la competenza del giudice, a seconda della fase o del grado in cui ci si trova:
  • dopo il provvedimento che dispone il giudizio, prima che gli atti siano trasmessi al giudice competente, provvede il giudice per le indagini preliminari;
  • se è stata pronunciata sentenza soggetta a impugnazione, prima che gli atti siano trasmessi al giudice dell’impugnazione, provvede il giudice che ha pronunciato la sentenza;
  • se è stata pronunciata sentenza soggetta a impugnazione, dopo che gli atti sono trasmessi al giudice dell’impugnazione, provvede il giudice che deve decidere sull’impugnazione.

Poi, ai sensi del comma 3, come in ambito civilistico, l’esecuzione del sequestro spetta all’ufficiale giudiziario, con le modalità di cui all'art. 678 del c.p.c. e all'art. 679 del c.p.c..

Il comma 4 dell’art. 317 c.p.p. (come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, cd. Riforma Cartabia) stabilisce che gli effetti del sequestro conservativo cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta ad impugnazione (cioè, quando la sentenza diventa irrevocabile). Ciò salvo quanto disposto dal comma 1-ter dell’art. 578 del c.p.p. per il caso dell’improcedibilità dell’azione penale e successivo trasferimento della decisione al giudice civile: la norma (anch’essa inserita con la riforma Cartabia) stabilisce che “gli effetti del sequestro conservativo disposto a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato permangono fino a che la sentenza che decide sulle questioni civili non è più soggetta a impugnazione”.

A ben vedere, il riferimento all’art. 578 del c.p.p. è una modifica coerente alla ratio della riforma in materia di tutela dei crediti dello Stato e delle eventuali parti civili.

Infine, sempre ai sensi del comma 4, nel caso di cessazione degli effetti del sequestro conservativo di immobili perché la sentenza è divenuta irrevocabile, la cancellazione della trascrizione è eseguita a cura del pubblico ministero. Qualora il p.m. rimanga inerte, l’interessato può proporre incidente di esecuzione ex art. 666 del c.p.p. (in tal caso, provvederà il giudice dell’esecuzione).

Massime relative all'art. 317 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 29113/2011

In tema di misure cautelari reali, il mancato rispetto del termine perentorio di giorni trenta per l'esecuzione del sequestro conservativo di cui all'art. 675 cod. proc. civ. non determina la decadenza del provvedimento emesso dal giudice penale, in quanto il richiamo alle "forme previste dal codice di procedura civile" contenuto nell'art. 317, comma terzo, cod. proc. pen. attiene esclusivamente alle modalità esecutive. (Rigetta, Trib. lib. Taranto, 23/09/2010).

Cass. pen. n. 22062/2011

Il sequestro conservativo disposto sui beni dell'imputato, una volta che il processo sia definito con sentenza di patteggiamento perde efficacia soltanto ove l'azione risarcitoria, già esercitata in sede penale, non venga tempestivamente riassunta in sede civile e quindi iniziata nei termini previsti dall'art. 669-octies cod. proc. civ. (Rigetta, Gip Trib. Perugia, 03/02/2010).

Cass. pen. n. 31565/2009

Il sequestro conservativo non perde efficacia se viene eseguito dalla polizia giudiziaria anzichè, come previsto, dall'ufficiale giudiziario. (Rigetta, Trib. lib. Salerno, 27 febbrario 2009).

Cass. pen. n. 29268/2009

In tema di misure cautelari reali, non è necessario che l'importo del credito da garantire con sequestro conservativo sia determinato, essendo sufficiente che sia determinabile con qualche approssimazione. (Rigetta, Trib. lib. Torino, 27 novembre 2008).

Cass. pen. n. 3810/2008

In tema di misure cautelari reali, il mancato rispetto del termine perentorio di giorni trenta per l'esecuzione del sequestro conservativo di cui all'art. 675 cod. proc. civ. non determina la decadenza del provvedimento emesso dal G.i.p., in quanto il richiamo alle "forme previste dal codice di procedura civile" contenuto nell'art. 317, comma terzo, cod. proc. pen. attiene esclusivamente alle modalità esecutive e non alle altre statuizioni del relativo codice di rito aventi finalità diverse e proprie del procedimento civile. (Annulla con rinvio, Trib. lib. Torino, 24 Luglio 2008).

Cass. pen. n. 2835/2008

Il provvedimento che autorizza il sequestro conservativo non perde efficacia se non eseguito entro trenta giorni dalla pronuncia, in quanto l'art. 675 cod. proc. civ., che prevede tale effetto, non trova applicazione nel procedimento penale, perché il richiamo contenuto nell'art. 317, comma terzo, cod. proc. pen. è limitato all'esecuzione della misura e, inoltre, il comma successivo già disciplina in termini autonomi la perenzione del sequestro, ricollegandola non già ad eventuali inerzie nel dare esecuzione alla misura, bensì al sopravvenire di sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, non più soggetta a impugnazione. (Dichiara inammissibile, Trib. lib. Genova, 30 luglio 2008).

Cass. pen. n. 40524/2008

È competente il giudice per le indagini preliminari a emettere il sequestro preventivo richiesto, dal P.M., dopo il rinvio a giudizio e prima che gli atti siano trasmessi al giudice del dibattimento, in applicazione analogica del disposto dall'art. 317, comma secondo, ultima parte, c.p.p. per il sequestro conservativo.

Cass. pen. n. 34623/2002

Nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali è escluso l'effetto estensivo dell'impugnazione proposta da uno dei coimputati all'imputato rimasto ad esso estraneo, mentre è possibile l'estensione degli effetti favorevoli della decisione a condizione che questa non sia fondata su motivi personali di uno degli impugnanti e che il procedimento stesso sia sorto e si sia svolto in modo unitario e cumulativo. Ne deriva che all'annullamento, disposto per motivi non personali, di un provvedimento di sequestro conservativo emesso nei confronti di un imputato non consegue l'annullamento di analogo provvedimento disposto nei confronti di coimputato che non abbia proposto richiesta di riesame.

Cass. pen. n. 43576/2001

In tema di sequestro conservativo, il precetto di cui all'art. 317, comma 3, c.p.p., secondo cui il provvedimento deve essere eseguito con le forme previste dal codice di procedura civile, non comporta che tale esecuzione non debba poi essere affidata allo stesso giudice che lo ha emesso, atteso che la predetta disposizione attiene esclusivamente alle modalità esecutive e non investe anche l'onere di iniziativa che rimane a carico del giudice penale. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Gip, che, ritenendo che l'esecuzione della misura dovesse essere rimessa al soggetto richiedente, aveva revocato suo precedente provvedimento con il quale era stato ordinato di procedervi all'ufficiale giudiziario).

Cass. pen. n. 30/2000

Nel procedimento incidentale di impugnazione delle misure cautelari reali, atteso il tenore dell'art. 317 c.p.p., secondo cui gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a gravame, è inibito alla Corte di cassazione accertare l'esistenza della causa estintiva del reato costituita dalla morte dell'imputato verificatasi successivamente alla proposizione del ricorso, dovendo la relativa declaratoria essere pronunciata, alla stregua della disposizione predetta, dal giudice del procedimento principale, con conseguente perdita di efficacia della misura solo nel momento in cui la sentenza diviene irrevocabile; tuttavia, poiché la morte dell'imputato determina il venir meno di uno dei soggetti del rapporto processuale sottostante al procedimento incidentale, in tale ipotesi resta interdetta qualsiasi pronuncia sui motivi dell'impugnazione, presupponendo la relativa decisione l'esistenza del soggetto che ha proposto il gravame, del quale pertanto deve essere dichiarata l'improcedibilità.

Cass. pen. n. 2816/1999

Nel procedimento incidentale di impugnazione delle misure cautelari reali, atteso il tenore dell'art. 317 c.p.p., secondo cui gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere non è più soggetta a gravame, è inibito alla Corte di cassazione accertare l'esistenza della causa estintiva del reato costituita dalla morte dell'imputato verificatasi successivamente alla proposizione del ricorso, dovendo la relativa declaratoria essere pronunciata, alla stregua della disposizione predetta, dal giudice del procedimento principale, con conseguente perdita di efficacia della misura solo nel momento in cui la sentenza diviene irrevocabile; tuttavia, poiché la morte dell'imputato determina il venir meno di uno dei soggetti del rapporto processuale sottostante al procedimento incidentale, in tale ipotesi resta interdetta qualsiasi pronuncia sui motivi dell'impugnazione, presupponendo la relativa decisione l'esistenza del soggetto che ha proposto il gravame, del quale pertanto deve essere dichiarata l'improcedibilità.

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