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Articolo 456 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Decreto di giudizio immediato

Dispositivo dell'art. 456 Codice di procedura penale

1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni dell'articolo 429 commi 1 e 2(1).

2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato [438 ss.], l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 ovvero la sospensione del procedimento con messa alla prova (2)(3)(4).

3. Il decreto è comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio [174].

4. All'imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, è notificata la richiesta del pubblico ministero [454].

5. Al difensore dell'imputato è notificato avviso della data fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3.

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


[omissis]
2. Il decreto contiene anche l’avviso che l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato, l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444 ovvero la sospensione del procedimento con messa alla prova.
[omissis]

__________________

(1) Tale decreto presenta identità di effetti e analogia di contenuti con il decreto che, in via ordinaria, dispone il giudizio.
(2) L'eventuale richiesta deve essere presentata, a pena di decadenza, nei quindici giorni successivi alla notificazione del decreto di giudizio immediato.
(3) La Corte Costituzionale, con sentenza 30 gennaio - 14 febbraio 2020, n. 19, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 456, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il decreto che dispone il giudizio immediato contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova".
(4) Comma così modificato dall'art. 27, co. 1, lett. a) del d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma "Cartabia"). La riforma Cartabia ha recepito il contenuto della dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 456 c.p.p. pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 19 del 2020. Vedi la nota 3.

Ratio Legis

A fronte di una situazione di evidenza della prova di reità, il legislatore ha previsto la possibilità di richiedere il giudizio immediato, così ottenendo una forte semplificazione del rito: esso determina l’eliminazione della fase dell’udienza preliminare (divenuta superflua proprio in virtù del materiale raccolto), causando il passaggio diretto dalle indagini preliminari al dibattimento.

Spiegazione dell'art. 456 Codice di procedura penale

L’art. 456 c.p.p. disciplina il decreto di giudizio immediato che il g.i.p. pronuncia quando accoglie la richiesta del rito speciale ex art. 453 del c.p.p..

Il comma 1 stabilisce che il decreto di giudizio immediato deve contenere gli elementi previsti l’ordinario decreto che dispone il giudizio ai sensi del comma 1 dell’art. 429 del c.p.p.. Peraltro, trova applicazione anche il comma 2 dell’art. 429 del c.p.p.: dunque, il decreto è nullo se l’imputato non è identificato in modo certo o se manca o è insufficiente l’indicazione del capo di imputazione o l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’udienza.

Il comma 2 (come modificato dalla riforma Cartabia, d.lgs. n. 150 del 2022) precisa che il decreto di giudizio immediato deve contenere anche l’avviso che l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato (artt. 438 e ss. c.p.p.), il patteggiamento (art. 444 del c.p.p.) o la sospensione del procedimento con messa alla prova.

Ai sensi dei commi 3, il decreto è comunicato al pubblico ministero.
Inoltre, almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio, il decreto è notificato all’imputato e alla persona offesa. Il comma 4 precisa che all’imputato e alla persona offesa, insieme al decreto, viene notificata anche la richiesta di immediato del pubblico ministero.

Infine, il comma 5 prevede che, almeno trenta giorni prima della data d’udienza, al difensore dell’imputato venga notificato l’avviso di fissazione della data del giudizio.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
L’intervento sull’art. 456, comma 2, è volto unicamente a positivizzare il dictum della sentenza costituzionale n. 19 del 2020; si è di conseguenza ritenuto di dover menzionare la sospensione del procedimento con messa alla prova come possibile oggetto di richiesta all’udienza camerale anche negli artt. 458 e 458 bis.


Non vi è viceversa bisogno di sancire il diritto a chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova in via principale perché ciò è già riconosciuto dall’art. 464 bis, comma 2, secondo periodo («se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall’articolo 458, comma 1»).

Massime relative all'art. 456 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 16732/2018

La violazione del termine a comparire (nella specie almeno trenta giorni, stabiliti dall'art. 456, comma 3, cod. proc. pen. per il giudizio immediato) comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio che, se non sanata ai sensi dell'art. 184 cod. proc. pen., impone al giudice la rinnovazione dell'atto, ex art. 185, cod. proc. pen., a seguito della quale non è consentito integrare il termine originario insufficiente, occorrendo provvedere alla sua integrale rinnovazione, di modo che sia sempre garantito un termine libero di pari durata.

Cass. pen. n. 53164/2017

Non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento dichiara la nullità del decreto di giudizio immediato e dispone la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari in ragione dell'omessa pronuncia sulla richiesta di patteggiamento avanzata nelle more tra la richiesta di giudizio immediato e l'emissione del relativo decreto.

Cass. pen. n. 865/2016

In tema di giudizio immediato, l'inosservanza del termine a comparire conseguente alla tardiva notificazione del relativo decreto non è motivo di nullità, atteso che l'art. 456, comma primo, cod. proc. pen., richiamando le disposizioni dell'art. 429, commi 1 e 2, cod. proc. pen., prevede la nullità del decreto soltanto nell'ipotesi di inidonea indicazione del fatto e/o luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento che l'imputato, non comparendo, sarà giudicato in contumacia. (Fattispecie, nella quale la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato avverso l'ordinanza del Tribunale che, su eccezione del difensore, aveva, tra l'altro, rinviato il processo per un tempo sufficiente a reintegrare di fatto il termine incompleto, consentendo così all'imputato di inoltrare al G.i.p. la richiesta di rito abbreviato).

Cass. pen. n. 10332/2008

In tema di giudizio immediato disposto a seguito di opposizione al decreto penale di condanna, è abnorme, e come tale impugnabile mediante ricorso per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice, a seguito della dichiarazione di apertura del dibattimento, ordina la restituzione degli atti al P.M. dopo aver disposto l'espunzione della querela dal fascicolo per il dibattimento ed il suo contestuale inserimento nel fascicolo del P.M.

Cass. pen. n. 41646/2004

Costituisce causa di nullità del decreto di giudizio immediato il fatto che esso, pur essendo stato emesso dopo l'entrata in vigore della legge 1 marzo 2001, n. 63, indichi, come termine entro il quale può essere chiesto il giudizio abbreviato, quello di sette giorni e non quello di quindici giorni, quale previsto dall'art. 458, comma 1, c.p.p., nel testo modificato dall'art. 14, comma 2, della citata legge n. 63/2001. (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 24346/2003

Nel giudizio conseguente ad opposizione a decreto penale che si svolge davanti al giudice monocratico, anche dopo la riforma operata con la legge n. 479 del 1999, il termine per la comparizione è quello di trenta giorni previsto dall'art. 456, comma 3, c.p.p., in quanto il richiamo operato dal nuovo terzo comma dell'art. 557 c.p.p. alle disposizioni che regolano il procedimento per decreto davanti al tribunale in composizione collegiale in quanto compatibili, non esclude l'utilizzo del termine previsto per il giudizio immediato che pure è incompatibile con il rito davanti al giudice monocratico, in quanto il procedimento monitorio deve essere improntato a criteri di economicità e speditezza.

Cass. pen. n. 9243/2003

In tema di giudizio immediato, non sussiste alcuna preclusione alla formulazione, da parte dell'imputato — qualora sussistano i presupposti e le condizioni processuali e non siano perenti i termini — di una richiesta in via subordinata di rito abbreviato, ove non sia accolta quella, avanzata in via principale, di applicazione della pena, non ostandovi il disposto dell'art. 456, comma 2, c.p.p. — riferibile unicamente, come si desume dall'uso della disgiunzione, all'obbligo di opzione gravante sull'imputato, suscettibile di essere soddisfatto anche in presenza di un'istanza subordinata — e trattandosi di modalità distinte di instaurazione del rito, scevre di indebite commistioni ed inammissibili trasformazioni.

Cass. pen. n. 3993/2003

Nel giudizio conseguente all'opposizione a decreto penale davanti al giudice monocratico non è applicabile il termine dilatorio di venti giorni di cui all'art. 456 c.p.p., aumentato a trenta ex art. 14 legge 1 marzo 2001, n. 63, previsto per la celebrazione del rito immediato davanti al giudice collegiale; infatti, a seguito dell'entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479, il riferimento alla suddetta disciplina contenuto nell'art. 557 c.p.p. è stato contemplato “in quanto applicabile”; tale giudizio, infatti, esclude strutturalmente il rito immediato, comportando, quindi l'applicabilità del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 552, comma 3 c.p.p. (ridotto a quarantacinque giorni nei casi di urgenza) e quello di cinque giorni ai sensi dell'art. 464 c.p.p. nel caso in cui sia stato richiesto il giudizio abbreviato.

Cass. pen. n. 35069/2002

Il giudice dibattimentale investito del giudizio immediato non può declinare la propria competenza funzionale alla sua celebrazione, ritenendo illegittima la determinazione del Gip contraria all'adozione del rito abbreviato, ma può solo applicare, all'esito del dibattimento, la riduzione di pena prevista dall'art. 442 c.p.p., qualora ritenga che il processo poteva essere definito allo stato degli atti, in quanto, anche dopo le modificazioni apportate alla disciplina di tale rito dalla legge n. 479 del 1999, non esiste alcuna disposizione che gli attribuisca il potere di determinare il regresso del procedimento perché il Gip celebri il giudizio abbreviato. (V. Corte cost., 15 marzo 2002, n. 54)

Cass. pen. n. 5403/1995

In tema di giudizio immediato, il dovere di mettere a disposizione del giudice per le indagini preliminari l'intero fascicolo processuale non consente al pubblico ministero selezioni di sorta; ma la tardiva trasmissione della documentazione dell'attività d'indagine non costituisce causa di nullità del decreto di giudizio immediato né si risolve in un evento limitativo o impeditivo dell'esercizio del diritto di difesa dell'imputato. Sotto il primo profilo si rileva il principio della tassatività della nullità e l'applicabilità al decreto che dispone il giudizio immediato dell'art. 429, primo e secondo comma e l'assenza di effetti dannosi per l'imputato. Sotto il secondo profilo che potrebbe far prospettare un'eventuale decadenza dal diritto di richiedere il giudizio abbreviato, l'imputato resta comunque tutelato dalla possibilità di richiedere la restituzione nel termine proprio al fine di instare per il giudizio abbreviato.

Cass. pen. n. 5594/1994

Qualora, disposto il giudizio immediato, l'imputato avanzi al Gip richiesta di applicazione della pena in ordine alla quale il P.M. esprima il proprio consenso, il Gip non è competente ad emettere la sentenza ex art. 444 c.p.p., e deve trasmettere gli atti al tribunale, unico organo competente in merito all'applicazione della pena concordata. Né l'imputato può successivamente richiedere il giudizio abbreviato, attesa la precedente istanza di patteggiamento, in quanto l'art. 456, comma 2, c.p.p. pone un'esplicita alternativa tra le due richieste, tra loro incompatibili, escludendo la possibilità di un ripensamento, una volta operata la scelta del rito.

Cass. pen. n. 476/1992

Nell'ipotesi in cui, successivamente alla emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, l'imputato richieda il «patteggiamento», il giudice per le indagini preliminari non può applicare la pena concordata. In tal caso, invero, unico giudice funzionalmente competente è quello del dibattimento, poiché la pendenza del procedimento dinanzi a quest'ultimo si determina al momento della sottoscrizione del suddetto decreto.

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