Ciascuna parte può chiamare (1) nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa (2) o dal quale pretende essere garantita (3).
Ciascuna parte può chiamare (1) nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa (2) o dal quale pretende essere garantita (3).
Cass. civ. n. 20031/2025
La chiamata del terzo disposta ex art. 106 c.p.c., ad istanza di parte, è rimessa alla esclusiva valutazione discrezionale del giudice del merito, e pertanto non può formare oggetto di impugnazione né è sindacabile nel giudizio di appello o di legittimità.Cass. civ. n. 7176/2025
La chiamata in manleva ex art. 106 c.p.c., ultima parte, costituisce un'azione autonoma di responsabilità contrattuale, distinta dalla responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. e, pertanto, non soggetta ai termini di decadenza e prescrizione previsti per la denuncia dei vizi dell'opera da parte del committente.Cass. civ. n. 2520/2025
Anche se la domanda principale e quella di garanzia avanzata dal convenuto nei confronti di un terzo sono proposte in separati processi, successivamente riuniti, l'attore soccombente è legittimamente condannato al pagamento delle spese processuali nei confronti del chiamato in causa ad istanza del convenuto, qualora la chiamata si sia resa necessaria in conseguenza della sua infondata pretesa.Cass. civ. n. 29251/2024
La responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. si applica non solo a carico del costruttore, ma anche di coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell'opera, come il progettista e il direttore dei lavori, purché la rovina o i difetti si ricolleghino a fatti a loro imputabili, sicché la loro chiamata in causa da parte dell'appaltatore convenuto in giudizio, esperita non solo a fini di garanzia, ma anche per rispondere della pretesa dell'attore, comporta che la domanda originaria, pur senza espressa istanza, si estenda automaticamente nei loro riguardi, trattandosi di individuare il responsabile nell'ambito di un rapporto oggettivamente unico.Cass. civ. n. 22477/2024
La richiesta di chiamata in causa del terzo da parte del convenuto ex art. 106 c.p.c. deve essere formulata rispettando i termini per la costituzione in giudizio stabiliti dall'art. 167 c.p.c. In caso di costituzione tardiva del convenuto, tale richiesta deve essere dichiarata inammissibile.Cass. civ. n. 6144/2024
In caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato.Cass. civ. n. 4552/2024
In caso di chiamata in causa dell'assicuratore della responsabilità civile, si determina non solo l'estensione soggettiva al garante dell'accertamento sul rapporto principale, ma anche un'estensione oggettiva del giudizio al riconoscimento della prestazione di garanzia condizionatamente alla soccombenza sul rapporto principale.Cass. civ. n. 1003/2024
In caso di condanna al risarcimento danni del convenuto, in solido con il suo assicuratore per la responsabilità civile, da lui chiamato in causa, e di appello del solo attore sul quantum del risarcimento, ai fini dell'estensione della responsabilità alla compagnia assicuratrice non c'è necessità di riproposizione in appello della domanda di manleva da parte dell'assicurato, non essendo necessaria la riproposizione una domanda non soltanto esaminata, ma persino accolta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, riformando la sentenza di condanna in primo grado sul quantum, aveva escluso l'operatività dell'obbligo di manleva del terzo chiamato, non essendo stata riproposta la domanda).Cass. civ. n. 701/2024
Sussiste litisconsorzio necessario iniziale tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., solo in presenza di una domanda del lavoratore volta ad ottenere la condanna del datore di lavoro a versare all'ente previdenziale i contributi omessi, ma non anche allorché il lavoratore abbia convenuto in giudizio l'ente allo scopo di ottenere la regolarizzazione della sua posizione contributiva, salva comunque la possibilità di quest'ultimo di chiamare in causa il datore di lavoro per sentirlo condannare al pagamento dei contributi dovuti, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., o del giudice di chiamare in causa il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 107 c.p.c.Cass. civ. n. 36420/2023
Il terzo chiamato in garanzia impropria è legittimato ad impugnare la sentenza di primo grado che non sia stata impugnata dal chiamante, a condizione che non si limiti a contestare le statuizioni relative alla domanda di manleva, ma censuri anche quelle riguardanti l'esistenza, la validità e l'efficacia del rapporto principale, quale presupposto della garanzia azionata, ricorrendo in tal caso una situazione di pregiudizialità-dipendenza tra cause che dà luogo a litisconsorzio processuale in fase di impugnazione.Cass. civ. n. 35257/2023
Nell'ipotesi in cui il convenuto in una causa di risarcimento del danno chiami in causa un terzo per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità e la propria liberazione dalla pretesa dell'attore, la causa è unica e inscindibile, potendo la responsabilità dell'uno comportare l'esclusione di quella dell'altro (ovvero, nel caso di coesistenza di diverse, autonome responsabilità, ponendosi l'una come limite dell'altra), sicché si viene a determinare una situazione di litisconsorzio processuale la quale, anche laddove non sia contestualmente configurabile un litisconsorzio di carattere sostanziale, dà luogo alla formazione di un rapporto soggiacente alla disciplina propria delle cause inscindibili nel giudizio di gravame. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo cui, a fronte della domanda risarcitoria proposta dall'attore, la chiamata in causa del terzo affinché sullo stesso gravasse l'onere del risarcimento - in qualità di effettivo responsabile ovvero, in subordine, a titolo di garanzia - aveva determinato un'ipotesi di dipendenza di cause e, dunque, un litisconsorzio necessario processuale, di modo che l'impugnazione della sentenza che aveva pronunciato la condanna in solido del convenuto e del terzo, ai sensi dell'art. 2055 c.c., benché proposta dall'attore ai soli fini dell'incremento del quantum del risarcimento, soggiaceva alla disciplina delle cause inscindibili ex art. 331 c.p.c.).Cass. civ. n. 34214/2023
Nel giudizio per revocatoria ordinaria proposto nei confronti dell'acquirente, il creditore non può, ove si verifichi una alienazione successiva del medesimo immobile, inserire un'ulteriore domanda nei confronti del terzo subacquirente, poiché la domanda nei confronti di quest'ultimo non può dirsi né di garanzia né comune a quella inizialmente introdotta, secondo quanto richiesto dall'art. 106 c.p.c. per la chiamata del terzo, potendo il suo acquisto essere pregiudicato solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 2901, comma 4, c.c., e tenuto conto che solo al curatore fallimentare è consentito, ai sensi dell'art. 66, comma 2, l.fall., ampliare "a cascata", l'ordinaria azione revocatoria contro tutti i successivi subacquirenti, al fine di assicurare, in ragione della superiore difficoltà di recupero, una più intensa tutela dei creditori dell'alienante caduto in fallimento.Cass. civ. n. 30952/2023
La chiamata del terzo in garanzia ex art. 106 c.p.c. - mediante la quale colui che abbia adempiuto ad un obbligo esercita il diritto a rivalersi dei relativi effetti pregiudizievoli nei confronti di altro soggetto a lui non legato da vincolo di solidarietà - si differenzia dall'azione di regresso, che invece tale vincolo presuppone, mirando a redistribuire pro quota, nel rapporto interno fra i condebitori, il peso dell'obbligazione adempiuta da uno solo di essi; ne discende che la questione della gravità delle colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, rilevando nelle sole obbligazioni solidali, può essere delibata solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna della responsabilità nei loro confronti e non già laddove la chiamata in causa del terzo, da parte di colui che sia stato convenuto in giudizio dal danneggiato, sia finalizzata alla radicale esclusione della propria responsabilità.Cass. civ. n. 30777/2023
Nelle cause di opposizione alla riscossione coattiva di crediti non tributari (nella specie per il recupero di contributi regionali poi revocati) non sussiste litisconsorzio necessario fra l'ente creditore e l'agente della riscossione, spettando piuttosto a quest'ultimo la possibilità di chiamare in causa l'ente interessato secondo lo schema dell'art. 106 c.p.c., atteso che, in difetto di disposizioni specifiche per entrate diverse da quelle erariali, previdenziali o per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada, va applicato l'art. 39 del d.lgs. 112 del 1999, stante la portata generale di tale norma processuale e la maggiore aderenza al principio generale della necessaria identificazione, quale immediato contraddittore, del soggetto contro il cui atto si rivolge in via immediata la pretesa o la contestazione.Cass. civ. n. 26780/2023
In caso di chiamata in causa dell'assicuratore della responsabilità civile si determina non soltanto l'estensione soggettiva al garante dell'accertamento sul rapporto principale, ma anche un'estensione oggettiva del giudizio al riconoscimento della prestazione di garanzia condizionatamente alla soccombenza sul rapporto principale.Cass. civ. n. 9390/2023
Nel caso in cui al processo avente ad oggetto una domanda di risarcimento del danno venga riunito il diverso giudizio successivamente instaurato dal convenuto nei confronti di un terzo indicato quale esclusivo responsabile, la domanda in quest'ultimo proposta non può considerarsi inammissibile in ragione della violazione delle preclusioni maturate nella prima causa anteriormente alla riunione, trattandosi di procedimenti connessi per il titolo, ma diversi sotto il profilo delle parti nonché della "causa petendi". (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inammissibile la domanda con la quale un comune - convenuto da un automobilista per il risarcimento dei danni conseguenti a un incidente stradale asseritamente causato da una buca ricoperta da uno strato di sabbia riconducibile ad un cantiere - aveva instaurato un diverso giudizio nei confronti dell'appaltatore e del subappaltatore delle opere "ivi" eseguite, chiedendo l'accertamento della loro esclusiva o concorrente responsabilità in relazione al sinistro e del suo diritto ad essere tenuto indenne di quanto fosse stato tenuto a pagare al danneggiato).Cass. civ. n. 4283/2023
Nel giudizio di risarcimento del danno, ove il convenuto chiami in causa un terzo, indicandolo quale unico responsabile del pregiudizio subito dall'attore, si determina una situazione di litisconsorzio necessario processuale, con la conseguenza che, in presenza di un evento interruttivo, la tardiva riassunzione della causa determina l'estinzione dell'intero processo, e non già del solo rapporto processuale interessato dall'evento medesimo.Cass. civ. n. 1123/2022
Allorché il convenuto chiami in causa un terzo ai fini di garanzia impropria - e tale iniziativa non si riveli palesemente arbitraria - legittimamente il giudice di appello, in caso di soccombenza dell'attore, pone a carico di quest'ultimo anche le spese giudiziali sostenute dal terzo, ancorché nel secondo grado del giudizio la domanda di garanzia non sia stata riproposta, in quanto, da un lato, la partecipazione del terzo al giudizio di appello si giustifica sotto il profilo del litisconsorzio processuale, e, dall'altro, l'onere della rivalsa delle spese discende non dalla soccombenza - mancando un diretto rapporto sostanziale e processuale tra l'attore ed il terzo - bensì dalla responsabilità del primo di avere dato luogo, con una infondata pretesa, al giudizio nel quale legittimamente è rimasto coinvolto il terzo. (Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 11/08/2020).Cass. civ. n. 33422/2019
Il terzo chiamato in garanzia impropria, come è legittimato a svolgere le sue difese per contrastare non solo la domanda di manleva, ma anche quella proposta dall'attore principale, così può autonomamente impugnare le statuizioni della sentenza di primo grado relative al rapporto principale, sia pure al solo fine di sottrarsi agli effetti riflessi che la decisione spiega sul rapporto di garanzia.Cass. civ. n. 27846/2019
In caso di intervento adesivo, l'interventore diventa parte del giudizio, in ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo, perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata o vedersi riconoscere il favore delle spese nell'ipotesi di vittoria della stessa parte adiuvata.Cass. civ. n. 16590/2019
Il terzo chiamato in garanzia impropria può proporre appello avverso la sentenza di primo grado che non sia stata impugnata dal chiamante, a condizione che non si limiti a contestare le statuizioni relative alla domanda di manleva, ma censuri anche quelle riguardanti l'esistenza, la validità e l'efficacia del rapporto principale, quale antefatto e presupposto della garanzia azionata, ricorrendo in tal caso una situazione di pregiudizialità-dipendenza tra cause che dà luogo a litisconsorzio processuale in fase di impugnazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello proposto da una compagnia di assicurazione chiamata in manleva in un giudizio risarcitorio avverso la sentenza di primo grado non impugnata dalla chiamante, ancorché il gravame avesse ad oggetto tanto le statuizioni relative al rapporto di garanzia, quanto quelle riguardanti l'esistenza del danno lamentato dalla parte attrice).Cass. civ. n. 15659/2019
Le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto, che sia risultato totalmente vittorioso nella causa promossa nei suoi confronti dall'assicurato, non possono essere poste a carico di quest'ultimo, se beneficiario dell'esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c., operando tale disposizione rispetto alle spese del giudizio sostenute da tutte le parti processuali, e non del solo convenuto, in ragione delle finalità della norma, diretta a non scoraggiare la proposizione di domande giudiziali attinenti alla materia della previdenza/assistenza. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ANCONA, 12/01/2018).Cass. civ. n. 24574/2018
Nel caso in cui il convenuto chiami in giudizio un terzo, esperendo nei suoi confronti una domanda di garanzia impropria, deve escludersi in appello l'inscindibilità delle cause ai fini dell'integrazione del contraddittorio nelle fasi di impugnazione allorché il chiamato non abbia contestato la fondatezza della domanda proposta contro il proprio chiamante e l'attore (appellante) non abbia presentato domande verso il chiamato. (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 17/02/2014).Cass. civ. n. 11742/2018
Ove il convenuto, chiamando in causa un terzo, domandi nei suoi confronti non solo l'estensione dell'accertamento del rapporto principale, ma anche l'accertamento dell'esistenza del rapporto di garanzia (chiamata in garanzia oggettivo-soggettiva), il valore della causa, ai fini della liquidazione delle spese a carico del soccombente, deve essere determinato secondo il valore dell'oggetto del contendere tra le parti principali, atteso che in tale ipotesi unico diventa l'accertamento richiesto al giudice nei confronti di tutte le parti e, per effetto di tale estensione oggettiva e soggettiva, si viene a creare un litisconsorzio necessario. (Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 16/11/2015).Cass. civ. n. 4722/2018
In materia di procedimento civile, con la chiamata in causa del terzo quale unico responsabile si realizza un'ipotesi di dipendenza di cause, in quanto la decisione della controversia fra l'attore ed il convenuto, essendo alternativa rispetto a quella fra l'attore ed il terzo, si estende necessariamente a quest'ultima, sicché i diversi rapporti processuali diventano inscindibili, legati da un nesso di litisconsorzio necessario processuale ( per dipendenza di cause o litisconsorzio alternativo ) che, permanendo la contestazione in ordine all'individuazione dell'obbligato, non può essere sciolto neppure in sede d'impugnazione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza definitiva rilevando che la Corte di Appello, dopo avere estromesso con sentenza non definitiva la parte individuata dall'attore come l'unica passivamente legittimata, aveva proseguito il giudizio in assenza di quest'ultima, benchè la sentenza non definitiva fosse stata cassata). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 24/09/2012).Cass. civ. n. 4195/2018
Le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto, che sia risultato totalmente vittorioso nella causa intentatagli dall'attore, sono legittimamente poste, in base al criterio della soccombenza, a carico del chiamante, la cui domanda di garanzia o di manleva sia stata giudicata infondata. (Nella fattispecie, la Corte ha chiarito che la domanda di manleva, spiegata dal convenuto con la chiamata in causa di un terzo, non necessariamente deve essere valutata "manifestamente infondata" o "palesemente arbitraria" ai fini della condanna del chiamante al rimborso delle spese processuali sostenute dal chiamato). (Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/11/2011).Cass. civ. n. 24294/2016
Nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di risarcimento dei danni, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami in causa un terzo, l'atto di chiamata, al di là della formula adottata, va inteso come chiamata del terzo responsabile e non già come chiamata in garanzia "impropria", in quanto, da un lato, tale condotta è logicamente e giuridicamente incompatibile con la qualificazione dell'evocazione del terzo come chiamata in garanzia (la quale, di per sé, non può non presupporre la non contestazione della legittimazione passiva) e, dall'altro, va privilegiata l'effettiva volontà del chiamante in relazione alla finalità, in concreto perseguita, di attribuire al terzo la responsabilità del danno. In tal caso, si verifica l'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato, indicato dal convenuto come il vero legittimato.Cass. civ. n. 21462/2016
In materia di chiamata in causa ad istanza di parte, qualora sia stata proposta dal convenuto, a tale scopo, tempestiva richiesta di differimento della prima udienza di trattazione, l'eventuale provvedimento di rigetto può essere revocato (anche implicitamente) dallo stesso giudice, o da altro avanti al quale la causa sia stata riassunta a seguito di declinatoria di competenza ad opera del primo, sempreché ciò avvenga anteriormente all'esaurimento della fase della prima udienza di trattazione.Cass. civ. n. 8411/2016
Il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto opera solo quando tale chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione ad un unico rapporto, mentre non opera in caso di chiamata in garanzia impropria, attesa l'autonomia dei rapporti. Tuttavia, anche in caso di rapporto oggettivamente unico, la presunzione su cui si fonda il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato (ossia che l'attore voglia la condanna del chiamato, pur avendo agito nei confronti del solo convenuto) non può operare se l'attore escluda espressamente che la propria domanda sia stata proposta nei confronti del terzo chiamato.Cass. civ. n. 2492/2016
In tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo.Cass. civ. n. 20552/2014
Nel caso in cui il convenuto chiami un terzo in causa, esperendo nei suoi confronti una domanda di garanzia impropria fondata su un titolo diverso ed indipendente rispetto a quello posto a base della domanda principale, ove il terzo non si limiti a contrastare la domanda di manleva, ma contesti anche il titolo dell'obbligazione principale, quale antefatto e presupposto della garanzia azionata, e, quindi, la fondatezza della domanda proposta nei confronti del proprio chiamante, si configura una ipotesi di inscindibilità di cause che dà luogo a litisconsorzio processuale in fase di impugnazione, sicché, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità, rilevabile d'ufficio ed anche in sede di legittimità, dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso.Cass. civ. n. 10610/2014
In tema di chiamata del terzo in causa, la decadenza per inosservanza dei termini, sancita per la funzionalità del processo, è rilevabile d'ufficio, anche in appello, sicché l'eccezione di tardività, quale eccezione in senso improprio, può essere sollevata per la prima volta in appello.Cass. civ. n. 11968/2013
La causa di garanzia impropria è scindibile e indipendente rispetto alla causa principale, salvo che il chiamato, lungi dal limitarsi a contrastare la domanda di manleva, abbia contestato anche il titolo dell'obbligazione principale, quale antefatto e presupposto della garanzia azionata, sicché, ricorrendo in tale ultima ipotesi una situazione di pregiudizialità-dipendenza tra cause, che dà luogo a litisconsorzio processuale in fase di impugnazione, il chiamato in garanzia può impugnare autonomamente le statuizioni che attengono all'esistenza, validità ed efficacia del rapporto principale, ma non già aspetti ulteriori e diversi relativi allo stesso rapporto principale - rispetto ai quali il vincolo di subordinazione della causa accessoria non determina l'interdipendenza tra le due cause - che possono formare oggetto soltanto di impugnazione adesiva dipendente. (Nel caso di specie, esercitata da un condomino, nei confronti del condominio, azione per il risarcimento dei danni da infiltrazioni d'acqua provocate dalla rottura di un tubo condominiale, la Suprema Corte - in applicazione del summenzionato principio - ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'assicuratore, chiamato in garanzia dal predetto condominio, relativamente alla censura che ha investito la liquidazione equitativa del danno, qualificandolo come adesivo dipendente dal ricorso del condominio, giacché concerneva statuizioni della sentenza impugnata non attinenti alla validità ed efficacia del rapporto principale).Cass. civ. n. 6659/2013
Al pari del terzo chiamato in garanzia impropria dal convenuto, che in riferimento alla causa principale ha poteri processuali riconducibili a quelli di un intervento adesivo dipendente, con conseguente possibilità di impugnare la statuizione principale solo limitatamente alla causa di garanzia, così le parti principali non possono sostenere le ragioni del predetto interveniente adesivo esorbitanti dall'ambito della causa di garanzia e giovarsi o spendere poteri processuali volti a supplire ad un'inerzia processuale o a vanificare l'acquiescenza alla sentenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che si era pronunciata sul danno da ritardo nel pagamento del credito risarcitorio pur in difetto di specifica censura, in sede di gravame ad opera delle parti soccombenti, del relativo capo della sentenza di primo grado, ed ha escluso la possibilità di inferire la tempestiva introduzione della doglianza nel giudizio di gravame in esito alla totale adesione delle parti appellanti alle censure svolte, in quella sede, dal terzo chiamato in garanzia, ed involgenti anche critiche al predetto capo della sentenza).Cass. civ. n. 5400/2013
Diversamente dall'ipotesi in cui il convenuto in giudizio chiami in causa un terzo, indicandolo come il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore (caso, questo, in cui la domanda attorea si estende automaticamente al terzo, pur in mancanza di apposita istanza, dovendosi individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario), nell'ipotesi della chiamata del terzo in garanzia la predetta estensione automatica non si verifica, in ragione dell'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo.Cass. civ. n. 3969/2012
Il terzo chiamato in garanzia impropria, come è legittimato a svolgere le sue difese per contrastare non solo la domanda di manleva, ma anche quella proposta dall'attore principale, così può autonomamente impugnare le statuizioni della sentenza di primo grado relative al rapporto principale, sia pure al solo fine di sottrarsi agli effetti riflessi che la decisione spiega sul rapporto di garanzia.Cass. civ. n. 20610/2011
Nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di risarcimento dei danni, derivanti dalla realizzazione di una nuova costruzione, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami in causa un terzo, con il quale non sussista alcun rapporto contrattuale, chiedendone, in caso di affermazione della propria responsabilità, la condanna a garantirla e manlevarla, l'atto di chiamata, al di là della formula adottata, va inteso come chiamata del terzo responsabile e non già come chiamata in garanzia impropria, dovendosi privilegiare l'effettiva volontà della chiamante in relazione alla finalità, in concreto perseguita, di attribuire al terzo la responsabilità della cattiva esecuzione delle opere e dei danni conseguentemente arrecati. In tal caso, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo chiamato, indicato dal convenuto come il vero legittimato, onde il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna, anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito, che aveva esteso al terzo subappaltatore, chiamato in causa dal convenuto, la domanda di risarcimento dei danni strutturali subiti dalla proprietà degli attori in seguito all'esecuzione dei lavori di costruzione).Cass. civ. n. 5057/2010
Nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di responsabilità civile chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la domanda risarcitoria deve intendersi estesa al terzo anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, in quanto la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo a diverse obbligazioni risarcitorie, con la conseguenza che la chiamata in causa del terzo non determina il mutamento dell'oggetto della domanda ma evidenzia esclusivamente una pluralità di autonome responsabilità riconducibili allo stesso titolo risarcitorio.Cass. civ. n. 20825/2009
La chiamata in causa di un terzo a titolo di garanzia impropria è nulla se effettuata da procuratore sfornito di apposita procura alle liti. Non è, tuttavia, necessaria una nuova procura, in calce o a margine della citazione in chiamata, se dall'atto contenente la procura originaria risulti la chiara espressione di volontà della parte di autorizzare il difensore alla chiamata in garanzia impropria, come quando, essendo manifestata tale volontà nella comparsa di risposta, a margine o in calce della quale sia apposta la procura, deve considerarsi implicitamente conferita al difensore la procura per chiamare il terzo in giudizio a titolo di garanzia impropria. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con cui era stata ritenuta la nullità della chiamata del terzo da parte del convenuto per garanzia impropria, perché la procura, rilasciata in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, non conteneva l'autorizzazione all'azione di manleva).Cass. civ. n. 17688/2009
In materia di procedimento civile, si ha garanzia propria quando la domanda principale e quella di garanzia hanno lo stesso titolo, o quando si verifica una connessione obiettiva tra i titoli delle due domande o quando sia unico il fatto generatore della responsabilità prospettata con l'azione principale e con quella di regresso; si ha, invece, garanzia impropria quando il convenuto tende a riversare sul terzo le conseguenze del proprio inadempimento o, comunque, della lite in cui è coinvolto, in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente un caso di garanzia propria, essendo unico il fatto generatore della responsabilità, in un giudizio nel quale il venditore di un terreno - convenuto dall'acquirente per la riduzione del prezzo, in conseguenza dell'accertata esistenza sul terreno di una rete fognaria - aveva chiamato in garanzia il Comune che tale impianto aveva installato).Cass. civ. n. 998/2009
Qualora il convenuto evocato in causa estenda il contraddittorio nei confronti di un terzo assunto come l'effettivo titolare passivo della pretesa dedotta in giudizio dall'attore, se quest'ultimo non invochi la condanna del terzo chiamato in causa qualora riconosciuto come responsabile e si limiti, invece, a chiedere la sola condanna dell'originario convenuto, al giudice, in virtù del principio generale della domanda, è inibito il potere di emettere una statuizione di condanna nei confronti dello stesso terzo e a favore dell'attore, senza che all'attore medesimo sia consentito di estendere successivamente la domanda condannatoria nei riguardi del terzo in appello, perché essa, configurandosi come nuova, incorrerebbe nella preclusione prevista dall'art. 345 c.p.c..Cass. civ. n. 15756/2007
Il principio dell'automatica estensione delle domande (nella specie, di risarcimento) al terzo che il convenuto abbia chiamato in causa, indicandolo come effettivo e diretto obbligato, non opera quando il terzo non abbia partecipato al giudizio in tale veste, ma sia in esso intervenuto per far affermare la propria qualità di titolare, in luogo dell'attore, del diritto da questi fatto valere a fondamento della domanda di risarcimento del danno. Incorre, pertanto, nel vizio di ultrapetizione il giudice che condanni, in questo caso, il terzo intervenuto al risarcimento del danno in solido con il convenuto.Cass. civ. n. 13374/2007
Il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto trova applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell'attore, in ragione del fatto che il terzo s'individui come unico obbligato nei confronti dell'attore ed in vece dello stesso convenuto, realizzandosi in tal caso un ampliamento della controversia in senso soggettivo (divenendo il chiamato parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto) ed oggettivo (inserendosi l'obbligazione del terzo dedotta dal convenuto verso l'attore in alternativa rispetto a quella individuata dall'attore), ferma restando, tuttavia, in ragione di detta duplice alternatività, l'unicità del complessivo rapporto controverso; il suddetto principio, invece, non opera allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come causa petendi. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'applicabilità del principio della estensione automatica della domanda in un caso in cui la domanda proposta dall'attore — accertamento del suo diritto al pagamento di una vincita al lotto nei confronti dell'amministrazione — era del tutto autonoma rispetto alla domanda proposta nei confronti del chiamato in causa, di rivalsa nei confronti del gestore della ricevitoria del lotto in caso di mancato pagamento da parte dell'amministrazione).Cass. civ. n. 15362/2006
In tema di intervento nel processo di un terzo su istanza di parte ai sensi dell'articolo 106 c.p.c., rientra nei poteri discrezionali del giudice istruttore autorizzare o non autorizzare la chiamata in causa, ma non anche autorizzare la chiamata tardiva e imporre al terzo chiamato di accettare il contraddittorio nello stato in cui la controversia si trova, così ledendone il diritto di difesa, sicché, se il terzo non presti adesione a tale stato e (come nella specie) eccepisca in via principale l'irritualità della chiamata difendendosi nel merito solo in via subordinata, le disposizioni sulle modalità e i termini della chiamata in causa di terzo di cui agli articoli 167 e 269 c.p.c. non sono suscettibili di deroga. (Principio affermato in causa instaurata con atto del 24 febbraio 1987).Cass. civ. n. 13131/2006
Il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto trova applicazione allorquando la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell'attore, in ragione del fatto che il terzo s'individui come unico obbligato nei confronti dell'attore ed in vece dello stesso convenuto, realizzandosi in tal caso un ampliamento della controversia in senso soggettivo (divenendo il chiamato parte del giudizio in posizione alternativa con il convenuto) ed oggettivo (inserendosi l'obbligazione del terzo dedotta dal convenuto verso l'attore in alternativa rispetto a quella individuata dall'attore), ma ferma restando, tuttavia, in ragione di detta duplice alternatività, l'unicità del complessivo rapporto controverso. Il suddetto principio, invece, non opera, allorquando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come causa petendi come avviene nell'ipotesi di chiamata di un terzo in garanzia, propria o impropria. (Nella specie, è stata esclusa la estensione della domanda perché la chiamata in causa era avvenuta da parte del committente, convenuto per il risarcimento dei danni prodotti dall'esecuzione di opere edilizie, nei confronti delle ditte appaltatrici, configurandosi come chiamata in garanzia).Cass. civ. n. 254/2006
La contestazione della legittimazione passiva da parte del convenuto che abbia chiesto la chiamata in causa di un terzo ritenuto obbligato in sua vece è logicamente e giuridicamente incompatibile con la qualificazione dell'evocazione del terzo come chiamata in garanzia, la quale, per sua natura, non può non presupporre la non contestazione della suddetta legittimazione passiva. Conseguentemente, qualora il convenuto, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami un terzo, indicandolo come il vero legittimato, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo medesimo, onde il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione.Cass. civ. n. 16935/2003
In caso di chiamata in causa del terzo, egli assume per effetto della stessa chiamata in causa la posizione di contraddittore nei confronti della domande originaria solo se viene chiamato in causa quale unico responsabile del fatto dannoso, e non anche se viene chiamato in causa dal convenuto per esserne garantito; in quest'ultimo caso, se l'attore vuole proporre domanda anche nei confronti del terzo chiamato, deve formulare nei suoi confronti una espressa ed autonoma domanda, che potrà trovare fondamento in fatti anche diversi rispetto a quelli posti a base del rapporto di garanzia, avvalendosi della facoltà disciplinata dall'art. 183, quarto comma, c.p.c.Cass. civ. n. 11454/2003
In caso di chiamata in garanzia impropria, essendo l'azione principale e quella di garanzia fondate su titoli diversi, le due cause benché proposte all'interno di uno stesso giudizio rimangono distinte e scindibili; ne consegue che, se manchi da parte del convenuto rimasto soccombente l'impugnazione sulla causa principale, il passaggio in giudicato della sentenza sul punto relativo al rapporto principale non preclude al chiamato in garanzia impropria di contestare l'esattezza della decisione di merito nel limitato ambito del rapporto di garanzia e per i riflessi che tale decisione può avere su di esso.Cass. civ. n. 7273/2003
Nell'ipotesi di chiamata in causa di un terzo per comunanza di causa, la domanda del convenuto si estende direttamente al terzo senza necessità di apposita istanza quando la chiamata stessa sia rivolta a sentire affermare la esclusiva responsabilità del terzo, a prescindere dal fatto che tale responsabilità sia poi riconosciuta o meno in via esclusiva dal giudice, e ciò in quanto il giudizio verte sulla individuazione del responsabile sulla base di un rapporto (obbligazione ex illicito) oggettivamente unico. Analoga estensione viceversa non si verifica nel caso di chiamata del terzo in garanzia (propria o impropria), stante l'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo.Cass. civ. n. 12029/2002
In materia di procedimento civile, la chiamata in causa del terzo, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., può essere disposta perché questi risponda, in luogo del convenuto, oppure sia condannato a rispondere di quanto il convenuto sarà eventualmente tenuto a prestare all'attore: nel primo caso, quando l'affermazione della responsabilità dell'obbligato principale e del garante trovano fondamento negli elementi costitutivi della medesima fattispecie, la garanzia si definisce «propria»; nel secondo caso quando la responsabilità dell'uno e dell'altro traggono origine da rapporti o situazioni giuridiche diversi, ed è esclusa l'esistenza di ogni legame tra il preteso creditore ed il garante, la garanzia si definisce «impropria», che tale è anche quando il convenuto in giudizio designa un terzo come responsabile di quanto lamentato dell'attore.Cass. civ. n. 8809/2001
Nel caso di chiamata in garanzia impropria, fondata, cioè, su di un titolo diverso ed autonomo rispetto a quello dedotto dall'attore, il garante può proporre impugnazione in ordine al rapporto principale nella sola ipotesi in cui egli sia stato chiamato in giudizio non solo ai fini dell'eventuale rivalsa in caso di soccombenza, ma anche per la necessità della trattazione della causa e della sua stessa difesa, assumendosi essere imputabile unicamente al terzo chiamato il fatto generatore della responsabilità.Cass. civ. n. 4921/2000
Quando il convenuto chiami in causa un terzo per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità e la propria liberazione dalla pretesa dell'attore la causa è unica ed inscindibile, potendo la responsabilità dell'uno comportare l'esclusione di quella dell'altro, ovvero, nella ipotesi di coesistenza di diverse autonome responsabilità, ponendosi l'una come limite dell'altra. Ne consegue: che non è possibile procedere alla separazione del giudizio principale da quello instaurato con la chiamata in causa del terzo senza incorrere nella violazione del principio del contraddittorio e quindi nella sanzione di nullità di tutte le successive attività processuali; ed altresì che i due giudizi devono rimanere uniti anche nelle fasi di impugnazione. Tuttavia, ove il giudice abbia disposto la separazione delle cause, e la questione della legittimità della separazione non abbia formato oggetto d'appello, la questione dell'integrità del contraddittorio non può essere sollevata nel giudizio di cassazione.Cass. civ. n. 13584/1999
La chiamata del terzo, effettuata da un ente pubblico, convenuto per il risarcimento danni dal proprietario di un terreno irreversibilmente trasformato dall'esecuzione dell'opera pubblica, per accertare l'inadempimento al contratto di appalto, è esercizio di azione di garanzia impropria ed introduce una causa autonoma e scindibile tra committente e appaltatore. Pertanto, se quest'ultimo è dichiarato fallito, il tribunale fallimentare non diviene competente a conoscere l'una e l'altra domanda, permanendo invece la competenza del giudice originariamente adito sulla domanda del privato nei confronti dell'ente pubblico.Cass. civ. n. 3474/1999
Nel caso in cui il convenuto, nel contestare la propria legittimazione, chiami in causa un terzo deducendo che il medesimo è il legittimato passivo, si verifica estensione automatica della domanda ad un terzo, onde il giudice può direttamente emettere nei confronti di lui una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza con ciò incorrere nel vizio di ultrapetizione. Nella suddetta ipotesi la causa è unica ed inscindibile, con la conseguenza che l'eccezione di incompetenza per territorio derogabile sollevata dal chiamato rimane priva di effetti a causa dell'incontestabilità della competenza nei confronti del convenuto che non ha sollevato la relativa eccezione.Cass. civ. n. 722/1997
Mentre nell'ipotesi in cui il terzo sia stato chiamato in causa dal convenuto come soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall'attore, la domanda attrice si estende automaticamente ad esso, senza necessità di una istanza espressa, analoga estensione non si verifica nel caso di chiamata del terzo in garanzia, stante l'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorché confluiti in un unico processo. Né la suddetta estensione della domanda si verifica nel caso in cui, ad istanza del condebitore solidale convenuto, venga chiamato in causa quello non compulsato dal creditore agente, essendo il chiamante privo di qualsiasi legittimazione in tal senso, attesa la sua estraneità al diverso rapporto intercorrente fra l'attore ed il chiamato.Cass. civ. n. 11066/1995
Il terzo chiamato in garanzia impropria dal convenuto in riferimento alla causa principale ha i poteri processuali di un intervento adesivo dipendente e non può — trattandosi di cause diverse e tra loro scindibili — dedurre eccezioni non sollevate dal convenuto, né impugnare autonomamente la sentenza che dichiari quest'ultimo soccombente nei confronti dell'attore. Tuttavia, qualora egli, in riferimento alla causa dipendente non si limiti a contestare il rapporto di regresso ma neghi la responsabilità del convenuto nei confronti dell'attore, può esercitare tutti i poteri processuali riconosciuti alle parti e, trattandosi di cause scindibili, anche impugnare autonomamente la sentenza, senza, peraltro, impedire la formazione del giudicato tra le parti del rapporto principale.Cass. civ. n. 1337/1995
La chiamata in garanzia impropria, con la quale il convenuto, sulla base di un autonomo titolo, pretende essere tenuto indenne dal chiamato rispetto all'eventuale accoglimento della domanda della parte attrice, non coinvolge il rapporto principale, e, quindi, non abilita detta parte attrice a denunciare ragioni di nullità dell'atto di chiamata in causa, non idonee ad influire su quel rapporto.Cass. civ. n. 512/1995
Nel caso di chiamata per garanzia impropria, come in ogni altro caso nel quale non sia imposta dalla necessità di integrare il contraddittorio, la chiamata in causa del terzo autorizzata dal giudice ai sensi dell'art. 269 c.p.c., a seguito dell'istanza tempestivamente proposta alla prima udienza di effettiva trattazione, resta nella libera disponibilità della parte che la ha richiesta, sulla quale ricade pertanto l'onere di osservare il termine di comparizione per il terzo chiamato. Ne consegue che qualora il giudice abbia concesso per tale chiamata (esplicitamente o attraverso la semplice indicazione dell'udienza di comparizione del terzo) un termine insufficiente a consentire il rispetto dei termini di comparizione, la parte interessata può chiedere per la rinnovazione dell'atto un termine più congruo, sempre suscettibile di proroga, ed ove a ciò non provveda non può dolersi, in sede di gravame, della declaratoria di nullità dell'atto di chiamata in causa per inosservanza del termine.Cass. civ. n. 1375/1993
Il controllo del giudice sulla sussistenza della legitimatio ad causam, nel duplice aspetto di legittimazione ad agire e contraddire, si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, questi ed il convenuto assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla. Nel caso di chiamata in causa per garanzia impropria, l'anzidetta legittimazione, rispettivamente attiva e passiva, è data dall'affermazione del chiamante che, in virtù di un titolo diverso dal rapporto principale intercorrente fra attore e convenuto, il chiamato debba tenerlo indenne dalle eventuali conseguenze negative del giudizio, restando peraltro escluso, nella stessa ipotesi, che la domanda che il chiamante deve spiegare nei confronti del chiamato debba essere necessariamente di condanna, in quanto il chiamante medesimo può limitare il proprio interesse ad agire alla domanda che l'accertamento sul rapporto principale (in quanto concernente un elemento del rapporto principale destinato a spiegare i suoi effetti nell'ambito del rapporto di garanzia impropria) faccia stato anche nei confronti del chiamato.Cass. civ. n. 1898/1984
Allorquando il convenuto chiami in causa un terzo, assumendo che questi, e non lui, è il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore, la domanda di quest'ultimo, anche in mancanza di espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo, in quanto si tratta di individuare il vero responsabile, nel quadro di un rapporto oggettivamente unico. In questo caso, si ha un ampliamento della controversia originaria, sia in senso oggettivo — perché la nuova obbligazione dedotta dal convenuto venne ad inserirsi nel tema della controversia, in via alternativa con quella che l'attore ha assunto a carico del convenuto — sia in senso soggettivo, perché il terzo chiamato in causa diventa un'altra parte di quella controversia e viene a trovarsi con il convenuto in una situazione tipica di litisconsorzio alternativo.
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