Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1898 del 22 marzo 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

Allorquando il convenuto chiami in causa un terzo, assumendo che questi, e non lui, è il soggetto tenuto a rispondere della pretesa dell'attore, la domanda di quest'ultimo, anche in mancanza di espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo, in quanto si tratta di individuare il vero responsabile, nel quadro di un rapporto oggettivamente unico. In questo caso, si ha un ampliamento della controversia originaria, sia in senso oggettivo — perché la nuova obbligazione dedotta dal convenuto venne ad inserirsi nel tema della controversia, in via alternativa con quella che l'attore ha assunto a carico del convenuto — sia in senso soggettivo, perché il terzo chiamato in causa diventa un'altra parte di quella controversia e viene a trovarsi con il convenuto in una situazione tipica di litisconsorzio alternativo.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.