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Articolo 51 Testo unico sul pubblico impiego (TUPI)

(D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Disciplina del rapporto di lavoro

Dispositivo dell'art. 51 TUPI

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche è disciplinato secondo le disposizioni degli articoli [[n2tupubimp], commi 2 e 3, e 3, comma 1.

2. La legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti.

Massime relative all'art. 51 TUPI

Cass. civ. n. 8642/2010

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, la contestazione di fatti che comportino asseritamente la decadenza dall'impiego, o comunque una giusta causa o giustificato motivo di recesso, ha natura ontologicamente disciplinare, e deve essere effettuata nel rispetto delle garanzie dettate in favore del lavoratore dall'art. 7, secondo e terzo comma, della legge n. 300 del 1970, applicabile alle Pubbliche Amministrazioni, a prescindere dal numero dei dipendenti, in virtł del disposto dell'art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001. Pertanto, per procedere al licenziamento del lavoratore l'ente datore di lavoro deve basarsi sulle condotte regolarmente contestate al lavoratore nel rispetto della normativa in materia di procedimento disciplinare, non potendo addurre in corso di causa nuovi addebiti non preceduti da adeguate contestazioni.

Cass. civ. n. 14809/2007

L'applicazione delle norme del D.Lgs. n. 165 del 2001 ai contratti di lavoro stipulati alle dipendenze di amministrazioni pubbliche non č generale, bensģ limitata ai contratti mediante i quali dette amministrazioni perseguono le loro specifiche finalitą istituzionali, siano esse autoritative ovvero di erogazione di servizi, mentre non riguarda quei rapporti di lavoro, marginali e sostanzialmente anomali, che l'ente pubblico intrattenga, sulla base di norme privatistiche, per finalitą diverse.

Cass. civ. n. 2233/2007

Nel caso di licenziamento di un dirigente pubblico per mancato superamento della prova, l'atto di recesso, qualora intimato dopo che il periodo di prova era scaduto, č illegittimo ed in virtł dell'articolo in esame le conseguenze di tale illegittimitą sono quelle previste dall'art. 18 st. lav.: reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno.

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