Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2233 del 1 febbraio 2007

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel pubblico impiego il mancato raggiungimento degli obiettivi non comporta la possibilitą di risoluzione ad nutum del rapporto con il dirigente, ma tre sbocchi graduati a seconda della gravitą del caso, tutti causali: l'impossibilitą di rinnovo dell'incarico, la revoca dello stesso, il recesso dal rapporto di lavoro.

(massima n. 2)

Nel caso di licenziamento di un dirigente pubblico per mancato superamento della prova, l'atto di recesso, qualora intimato dopo che il periodo di prova era scaduto, č illegittimo ed in virtł dell'articolo in esame le conseguenze di tale illegittimitą sono quelle previste dall'art. 18 st. lav.: reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno.

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