Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 8642 del 12 aprile 2010

(3 massime)

(massima n. 1)

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, alla luce delle disposizioni dei decreti legislativi n. 165 del 2001 (art. 53) e 267 del 2000 (art. 92), nonché della legge n. 662 del 1996 (art. 1, comma 58-bis, aggiunto dall'art. 6 del D.L. n. 79 del 1997, conv. con mod. dalla legge n. 40 del 1997), non sussiste un divieto di cumulo di impieghi per i dipendenti degli enti locali, essendo invece prevista la possibilitą per i medesimi di svolgere prestazioni per conto di altri enti, previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, a meno che tale divieto non sia espressamente contemplato dallo Statuto del singolo ente locale o dalla contrattazione collettiva, secondo quanto disposto dall'art. 89, lett. g, del D.Lgs. n. 267 citato. (Fattispecie relativa a procedimento disciplinare attivato nei confronti di un dipendente part-time di un comune, con la qualifica di capo dell'ufficio tecnico, in relazione ad un incarico assunto da questi presso altra Amministrazione comunale).

(massima n. 2)

In tema di pubblico impiego privatizzato, non sussiste un divieto di cumulo di impieghi per i dipendenti degli enti locali, i quali possono invece svolgere prestazioni per conto di altri enti, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, a meno che tale divieto non sia espressamente contemplato dallo statuto del singolo ente locale, o dalla contrattazione collettiva (fattispecie relativa a procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente part-time di un comune, in relazione ad incarico assunto presso altra amministrazione comunale).

(massima n. 3)

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, la contestazione di fatti che comportino asseritamente la decadenza dall'impiego, o comunque una giusta causa o giustificato motivo di recesso, ha natura ontologicamente disciplinare, e deve essere effettuata nel rispetto delle garanzie dettate in favore del lavoratore dall'art. 7, secondo e terzo comma, della legge n. 300 del 1970, applicabile alle Pubbliche Amministrazioni, a prescindere dal numero dei dipendenti, in virtł del disposto dell'art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001. Pertanto, per procedere al licenziamento del lavoratore l'ente datore di lavoro deve basarsi sulle condotte regolarmente contestate al lavoratore nel rispetto della normativa in materia di procedimento disciplinare, non potendo addurre in corso di causa nuovi addebiti non preceduti da adeguate contestazioni.

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