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Articolo 17 bis Testo unico sul pubblico impiego (TUPI)

(D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Vicedirigenza

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 17 bis TUPI

Articolo abrogato dall'art. 5, co. 13, D.L. 6 luglio 2012, n. 95

[1. La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita separata area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove compatibile, al personale dipendente dalle altre amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri; l’equivalenza delle posizioni è definita con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Restano salve le competenze delle regioni e degli enti locali secondo quanto stabilito dall’articolo 27.]

Massime relative all'art. 17 bis TUPI

Corte cost. n. 214/2016

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 102, primo comma, 103, primo comma, 111, primo e secondo comma, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e all'art. 1 del Protocollo addizionale alla stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 - dell'art. 5, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, - atti entrambi ratificati e resi esecutivi con la legge 4 agosto 1955, n. 848 - il quale ha disposto l'abrogazione dell'art. 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale prevedeva che la contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplinasse l'istituzione di un'apposita separata area della vicedirigenza nella quale sarebbe stato ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3 che avesse maturato complessivamente cinque anni di anzianità in tali posizioni o nelle corrispondenti qualifiche Vili e IX del precedente ordinamento (comma 1, primo periodo).

Cons. Stato n. 1918/2014

Non è manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 102, 103, 111, 113, 117 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 comma 13 D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012 n. 135, che - con legge provvedimento, incidente sull'esecuzione di giudicato di una sentenza - ha disposto l'abrogazione dell'art. 17 bis T.U. 30 marzo 2001 n. 165, il quale aveva previsto l'istituzione della vice dirigenza, previa la mediazione della contrattazione collettiva.

Cass. civ. n. 14193/2005

La disciplina prevista nel lavoro privato in materia di categorie e qualifiche, con la relativa individuazione della categoria dei quadri, non è applicabile al rapporto di lavoro privatizzato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, attesa la specialità del regime giuridico che lo caratterizza, soprattutto con riferimento al sistema delle fonti quale emerge dal D.lgs. n. 165 del 2001 (che costituisce lo «statuto» di tale rapporto di lavoro), il quale - dettando regole peculiari solo per i dirigenti ed i vicedirigenti - attribuisce per il restante personale piena delega alla contrattazione collettiva, che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme concernenti il lavoro subordinato privato; né può desumersi un obbligo di prevedere la categoria dei quadri daH'art. 40 D.lgs. n. 165 del 2001, che rinvia ad eventuali distinte discipline dei contratti collettivi per peculiari posizioni lavorative.

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