Corte costituzionale sentenza n. 214 del 3 ottobre 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

Non sono fondate le questioni di legittimitą costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101, 102, primo comma, 103, primo comma, 111, primo e secondo comma, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertą fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e all'art. 1 del Protocollo addizionale alla stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 - dell'art. 5, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, - atti entrambi ratificati e resi esecutivi con la legge 4 agosto 1955, n. 848 - il quale ha disposto l'abrogazione dell'art. 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale prevedeva che la contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplinasse l'istituzione di un'apposita separata area della vicedirigenza nella quale sarebbe stato ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3 che avesse maturato complessivamente cinque anni di anzianitą in tali posizioni o nelle corrispondenti qualifiche Vili e IX del precedente ordinamento (comma 1, primo periodo).

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