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Articolo 15 Testo unico sul pubblico impiego (TUPI)

(D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Dirigenti

Dispositivo dell'art. 15 TUPI

1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo, la dirigenza è articolata nelle due fasce dei ruoli di cui all'articolo 23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti le carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6.

2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione, nonché negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell'articolo 33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.

3. In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del dirigente generale, il dirigente preposto all'ufficio di più elevato livello è sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore.

4. Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento è sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale dirigenziale.

5. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali, per la Corte dei conti, per il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e per l'Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di Governo sono di competenza rispettivamente, del Presidente del Consiglio di Stato, del Presidente della Corte dei conti, del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e dell'Avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il presente decreto demanda ai dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello generate sono di competenza dei segretari generali dei predetti istituti.

Massime relative all'art. 15 TUPI

Cass. civ. n. 19576/2009

In caso di revoca di diritto, disposta normativamente, di concorsi banditi per l'assegnazione di posti appartenenti alla qualifica superiore nell'ambito della PA., l'ente pubblico che proceda al bando di nuovo concorso compie un'attività in difetto assoluto di attribuzione, con la conseguenza che nessuna efficacia giuridica può esservi collegata, onde gli atti successivi adottati riconducibili alla procedura concorsuale attivata in mancanza dell'inerente potere devono intendersi affetti da nullità e, pertanto, inidonei a giustificare l'accoglimento delle pretese dei partecipanti riconducibili all'inquadramento dipendente dall'esito del concorso medesimo.

Cass. civ. n. 28276/2008

In tema di impiego pubblico privatizzato, dall'assetto legislativo delineato, in attuazione del precetto di cui all'art. 97 Cost., dall'art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 165 del 2001, che dispone che le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, l'individuazione di quelli di maggiore rilevanza ed i modi di conferimento degli stessi devono essere regolate ad opera di atti organizzativi di natura pubblicistica, nonché dall'art. 4 del D.lgs. n. 300 del 1999, che demanda alla sede regolamentare l'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione, anche numerica, degli uffici di livello dirigenziale generale, con distribuzione dei posti con funzione dirigenziale e indicazione dei relativi compiti, discende che un ufficio può essere ritenuto di livello dirigenziale generale solo in presenza di espressa qualificazione normativa. Va conseguentemente esclusa la collocazione nella prima fascia del ruolo dirigenziale del direttore dell'Agenzia regionale dell'impiego, venendo in rilievo un organo statale dotato di competenza tecnica specialistica privo di personalità giuridica, con possibilità di designazione del relativo dirigente non solo tra il personale della PA. in possesso di elevata professionalità ma anche - a mezzo di contratto di diritto privato - di personale estraneo all'amministrazione e, dunque, al di fuori dell'ambito di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 165 del 2001.

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