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Articolo 26 Testo Unico sulle successioni e donazioni

(D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346)

[Aggiornato al 13/01/2024]

Detrazione di altre imposte

Dispositivo dell'art. 26 Testo Unico sulle successioni e donazioni

1. Dall'imposta determinata a norma degli articoli precedenti si detraggono:

  1. [a) l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili liquidata in dipendenza dell'apertura della successione per ciascun immobile trasferito, fino a concorrenza della parte dell'imposta proporzionale al valore dell'immobile stesso;](1)
  2. b) le imposte pagate ad uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione ed in relazione a beni esistenti in tale Stato, fino a concorrenza della parte dell'imposta di successione proporzionale al valore dei beni stessi, salva l'applicazione di trattati o accordi internazionali.

Note

(1) Tale lettera è stata abrogata dal D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 1997, n. 140.

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