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Articolo 85 Testo unico stupefacenti

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Pene accessorie

Dispositivo dell'art. 85 Testo unico stupefacenti

1. Con la sentenza di condanna per uno dei fatti di cui agli articoli 73, 74, 79 e 82, il giudice può disporre il divieto di espatrio e il ritiro della patente di guida per un periodo non superiore a tre anni.

2. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento, effettuato a norma dell'art. 12 del codice penale, di sentenza penale straniera di condanna per uno dei delitti sopra indicati.

3. Il provvedimento che applica le sanzioni amministrative, nonché quello che definisce o sospende il procedimento ai sensi del presente testo unico, dispone comunque la confisca delle sostanze.

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