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Articolo 56 Testo unico stupefacenti

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

[Aggiornato al 18/04/2024]

Domanda per il permesso di esportazione

Dispositivo dell'art. 56 Testo unico stupefacenti

1. Per ottenere il permesso di esportazione l'interessato č tenuto a presentare domanda anche al Ministro della sanitā.

2. La domanda deve essere redatta secondo le modalitā stabilite con decreto del Ministro della sanitā. Essa deve essere corredata dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autoritā del Paese di destinazione della merce, vidimato dalle autoritā consolari italiane ivi esistenti.

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