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Articolo 55 Testo unico stupefacenti

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Analisi dei campioni

Dispositivo dell'art. 55 Testo unico stupefacenti

1. L'analisi sul campione č disposta dal Ministero della sanitā ed č effettuata entro 60 giorni dall'Istituto superiore di sanitā a spese dell'importatore.

2. I risultati sono comunicati a cura del Ministero stesso alla dogana competente, all'importatore e, per conoscenza, al laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte dirette per gli usi di legge.

3. I residuati dell'analisi dei campioni ed i campioni non utilizzati sono restituiti, su richiesta, all'importatore a sue spese.

4. I residuati e i campioni non richiesti restano a disposizione del Ministero della sanitā.

5. Ad esito definitivo dell'analisi l'importatore puō utilizzare il campione affidatogli per la custodia.

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