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Articolo 9 Testo unico stupefacenti

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Attribuzioni del Ministro dell'interno

Dispositivo dell'art. 9 Testo unico stupefacenti

1. Il Ministro dell'interno, nell'ambito delle proprie competenze:

  1. a) esplica le funzioni di alta direzione dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di coordinamento generale in materia dei compiti e delle attivitą delle forze di polizia; promuove altresģ, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro di grazia e giustizia, accordi internazionali di collaborazione con i competenti organismi esteri;
  2. b) partecipa, sul piano internazionale, salve le attribuzioni dei Ministri degli affari esteri e della sanitą, ai rapporti con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle droghe (UNFDAC), con i competenti organismi della Comunitą economica europea e con qualsiasi altra organizzazione avente competenza nella materia di cui al presente testo unico.

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