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Articolo 8 Testo unico stupefacenti

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

[Aggiornato al 18/04/2024]

Opposizione alle ispezioni. Sanzioni

Dispositivo dell'art. 8 Testo unico stupefacenti

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque:

  1. a) indebitamente impedisce od ostacola lo svolgimento delle ispezioni previste dall'articolo 6;
  2. b) rivela o preannuncia l'ispezione qualora questa debba essere improvvisa o comunque non preannunciata;
  3. c) indebitamente impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o gli altri atti previsti dall'articolo 29, oppure si sottrae all'obbligo di esibire i documenti di cui all'articolo 7.

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