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Articolo 32 Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità

[Aggiornato al 01/01/2026]

Congedo parentale

Dispositivo dell'art. 32 Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità

1. Per ogni bambino, nei primi suoi quattordici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fattosalvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete(3)(5)(7):

  1. a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
  2. b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
  3. c) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337- quater del Codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio. In quest'ultimo caso, l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, all'INPS(6).

1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo(1).

1-ter. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore puo' scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico(4)(5).

2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria(2)(3)(5).

4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.

4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva(1).

Note

(1) I commi 1-bis e 4-bis sono stati inseriti dall'art. 1, comma 339, lettere a) e c) della L. 24 dicembre 2012, n. 228.
(2) Il comma 3 è stato modificato dall'art. 1, comma 339, lettera b) della L. 24 dicembre 2012, n. 228.
(3) L'alinea del comma 1 e il comma 3 sono stati modificati dall'art. 7, comma 1, lettere a) e c) del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 80.
Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80 ha disposto:
- (con l'art. 26, comma 2) che le presenti modifiche si applicano in via sperimentale esclusivamente per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell'anno 2015 medesimo;
- (con l'art. 26, comma 3) che "Il riconoscimento dei benefici per gli anni successivi al 2015 è condizionato alla entrata in vigore di decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, che individuino adeguata copertura finanziaria";
- (con l'art. 26, comma 4) che "Nel caso in cui non entrino in vigore i provvedimenti di cui al comma 3, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e con riferimento alle giornate di astensione riconosciute a decorrere dall'anno 2016, le disposizioni modificate dagli articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 16 si applicano nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto".
(4) Il comma 1-ter è stato introdotto dall'art. 7, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 80.
Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80 ha disposto:
- (con l'art. 26, comma 2) che le presenti modifiche si applicano in via sperimentale esclusivamente per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell'anno 2015 medesimo;
- (con l'art. 26, comma 3) che "Il riconoscimento dei benefici per gli anni successivi al 2015 è condizionato alla entrata in vigore di decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, che individuino adeguata copertura finanziaria";
- (con l'art. 26, comma 4) che "Nel caso in cui non entrino in vigore i provvedimenti di cui al comma 3, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e con riferimento alle giornate di astensione riconosciute a decorrere dall'anno 2016, le disposizioni modificate dagli articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 e 16 si applicano nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto".
(5) Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 nel modificare l'art. 26, comma 2 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80 ha conseguentemente disposto (con l'art. 43, comma 2) che "I benefici di cui agli articoli dal 2 al 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, sono riconosciuti anche per gli anni successivi al 2015, in relazione ai quali continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 27 del predetto decreto legislativo".
(6) La lettera c) del comma 1 è stata modificata dall'art. 2, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 30 giugno 2022, n. 105.
(7) L'alinea del comma 1 è stata modificata dall'art. 1, comma 219, lettera a) della L. 30 dicembre 2025, n. 199.

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S. D. M. chiede
martedì 05/05/2026
“Buongiorno. Se una lavoratrice del comparto Funzioni Centrali (ministeri) usufruisce di congedo parentale frazionandolo nella seguente modalità : lunedì e venerdì ferie , martedì, mercoledì e giovedì congedo parentale il sabato e la domenica vanno conteggiati come congedo o no ?
Aran ritiene di si (ho trovato pareri che pur se riferiti ad altri comparti tipo Enti Locali sostengono ci voglia ripresa del servizio ) mentre INPS nelle FAQ dice che non vanno conteggiati perchè inseriti un un periodo di ferie.
Quale è il Vostro parere ?
Grazie

Consulenza legale i 12/05/2026
Il Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151) disciplina il congedo parentale agli artt. da 32 e 37. La norma primaria non regola espressamente il computo dei giorni non lavorativi in caso di fruizione frazionata, rimettendo tale aspetto alla contrattazione collettiva e agli orientamenti interpretativi delle Agenzie (ARAN, INPS).

L’art. 23 del CCNL Funzioni Centrali disciplina il congedo parentale per i dipendenti dei Ministeri e delle Agenzie centrali dello Stato. La norma contrattuale prevede espressamente che i periodi di assenza per congedo “nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.

L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) ha espresso, in più occasioni, il seguente orientamento:
  • Qualora tra due periodi di congedo parentale non vi sia un effettivo rientro in servizio del lavoratore, i giorni non lavorativi (sabato, domenica, festività) intercorrenti tra i due periodi devono essere inclusi nel computo del congedo parentale.
  • Il rientro in servizio è l’unico elemento che può “spezzare” la continuità e determinare l’esclusione dei giorni festivi dal conteggio.
  • La presenza di giorni di ferie tra due frazioni di congedo, in assenza di rientro effettivo, non costituisce interruzione idonea a escludere i giorni non lavorativi.

Tale orientamento è vincolante per le Amministrazioni del Comparto Funzioni Centrali nella gestione delle assenze.

L’INPS, nelle FAQ del 2023 relative al congedo parentale, adotta una distinzione che rileva principalmente per i dipendenti del settore privato:
  • Sabato e domenica sono conteggiati come congedo se collocati tra un periodo breve di congedo (es. lunedì–giovedì) e una singola giornata di ferie (es. venerdì).
  • Sabato e domenica non sono conteggiati se inclusi all’interno di un periodo continuativo di ferie (es. venerdì–lunedì).

Tuttavia, è necessario precisare che per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, e in particolare per quelli del Comparto Funzioni Centrali, la disciplina INPS (orientata alla corresponsione dell’indennizzo economico nel settore privato) cede il passo alla regolamentazione contrattuale CCNL/ARAN, che prevale come fonte normativa speciale. La distinzione operata dall’INPS rimane pertanto marginale ai fini del presente parere.

Il punto centrale dell’analisi è verificare se la presenza di giorni di ferie (venerdì e lunedì) costituisca un’interruzione idonea a escludere il sabato e la domenica dal computo del congedo parentale.

La risposta, alla luce del quadro normativo esposto, è negativa per le seguenti ragioni:
  1. La lavoratrice non ha ripreso effettivamente servizio in nessun giorno della settimana considerata: né il venerdì né il lunedì costituiscono giorni lavorati, bensì giorni di assenza coperti da ferie.
  2. Il criterio discriminante previsto dall’ARAN e dal CCNL è esclusivamente l’effettiva ripresa del servizio, non la semplice presenza di un titolo di assenza diverso dal congedo (quale le ferie).
  3. Le ferie, in quanto diverso istituto contrattuale di assenza, non equivalgono al rientro in servizio. La lavoratrice rimane assente dal luogo di lavoro per l’intera settimana, senza soluzione di continuità.
Alla luce del quadro normativo e degli orientamenti interpretativi esaminati, il sabato e la domenica intercorrenti tra il periodo di congedo parentale (martedì–giovedì) e i giorni di ferie (venerdì e lunedì) devono essere conteggiati come giorni di congedo parentale, in quanto - in assenza di un’effettiva ripresa del servizio lavorativo - la continuità del periodo di assenza non risulta interrotta.

Tale conclusione è coerente con l’art. 23 CCNL Funzioni Centrali 2022–2024 e con gli orientamenti consolidati dell’ARAN, che individuano nel rientro effettivo in servizio l’unico elemento interruttivo rilevante.