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Articolo 55 Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità

[Aggiornato al 25/12/2025]

Dimissioni

Dispositivo dell'art. 55 Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità

1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso(2).

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di adozione e di affidamento, entro un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.

4. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro(1).

5. [Nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso.](3)

Note

(1) Il comma 4 è stato modificato dall'art. 4, commi 16 e 17 della L. 28 giugno 2012, n. 92.
La L. 28 giugno 2012, n. 92 ha disposto (con l'art. 4, comma 17) che "Al di fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come sostituito dal comma 16 del presente articolo, l'efficacia delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore e della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro o il Centro per l'impiego territorialmente competenti, ovvero presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale."
Successivamente, la L. 28 giugno 2012, n. 92 come modificata dal D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, ha disposto (con l'art. 4, comma 23-bis) che "Le disposizioni di cui ai commi da 16 a 23 trovano applicazione, in quanto compatibili, anche alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e con contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549, secondo comma, del codice civile".
(2) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 12, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 80.
(3) Il comma 5 è stato abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 80.

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Consulenze legali
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C C. chiede
giovedì 19/02/2026
“Buonasera, chiedo gentilmente se la lavoratrice assunta da mio figlio con contratto CCNL lavoro domestico, con mansione di badante, che ha scelto di dimettersi dopo i tre mesi di maternità obbligatoria, abbia diritto alla NASpI.
Preciso che si tratta di una lavoratrice domestica: presso l’INPS ci è stato riferito che tale categoria non avrebbe diritto alla NASpI, in quanto nel contratto di lavoro per badanti non sarebbe prevista tale tutela in questi casi di maternità.
In alternativa, si chiede se il datore di lavoro possa procedere al licenziamento della lavoratrice entro il compimento dell’anno di vita della bambina, anche questo in riferimento al contratto CCNL lavoro domestico. Grazie”
Consulenza legale i 26/02/2026
La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è una indennità di disoccupazione, erogata dall’INPS ai lavoratori subordinati che perdono involontariamente l’occupazione e che soddisfano i requisiti contributivi richiesti (almeno 13 settimane contributive nei 4 anni precedenti e almeno 30 giornate lavorate negli ultimi 12 mesi).

I lavoratori domestici (colf, badanti, baby-sitter) possono teoricamente accedere alla NASpI come tutti gli altri lavoratori subordinati, se soddisfano tali requisiti.

L’art. 55 del D.Lgs. 151/2001 (Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) prevede che le dimissioni volontarie, presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento (periodo protetto di maternità), siano considerate equiparate alla cessazione del rapporto di lavoro per motivi involontari ai fini delle indennità di disoccupazione (tra cui la NASpI), a condizione che siano convalidate.

Quindi la lavoratrice madre ha diritto alla NASpI se:
  • le dimissioni sono presentate entro il compimento del 1° anno di vita del figlio;
  • sono state convalidate presso l’Ispettorato del Lavoro;
  • sussistono i requisiti contributivi NASpI (13 settimane negli ultimi 4 anni + 30 giornate lavorate nell’ultimo anno).
Tuttavia, nel caso di specie bisogna tenere conto dell’art. 62 del D.Lgs. 151/2001, che riguarda proprio il lavoro domestico.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17433 del 2 settembre 2015, ha affermato che nel rapporto di lavoro domestico:
  • non opera il divieto di licenziamento in gravidanza e nel periodo protetto previsto dagli artt. 54 e 55 del D.Lgs. 151/2001, in quanto l’art. 62 dello stesso decreto richiama alcune norme relative alla maternità, ma non richiama espressamente l’art. 54 (divieto di licenziamento);
  • di conseguenza, il licenziamento delle lavoratrici domestiche nel periodo di gravidanza o nel periodo successivo non è automaticamente illecito o discriminatorio.
Tale sentenza è consolidata e spesso citata per affermare che il regime di tutela del lavoro domestico è diverso da quello del lavoro subordinato “ordinario”, in particolare con riferimento alle tutele relative al divieto di licenziamento.

Seguendo il ragionamento della sentenza della Cassazione, pertanto, la Naspi non spetterebbe nel caso di specie, in quanto per la lavoratrice domestica non varrebbe il principio di cui all’art. 55 D. Lgs. 151/2001, secondo cui le dimissioni volontarie - presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento - sono considerate equiparate alla cessazione del rapporto di lavoro per motivi involontari.

Tuttavia, il Tribunale di Lodi (sentenza 30 maggio 2023) si è pronunciato su una situazione in cui una lavoratrice domestica (colf) si era dimessa nel periodo di maternità e aveva chiesto la NASpI, dopo che l’INPS le aveva negato la prestazione sostenendo che non rientrasse nell’ambito applicativo degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. 151/2001.

Il Tribunale ha ritenuto che anche per la lavoratrice domestica le dimissioni nel periodo protetto possono dare diritto alla NASpI, valorizzando:
  • il principio di non discriminazione;
  • l’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 151/2001, che richiama condizioni di maggior favore;
  • disposizioni del CCNL lavoro domestico che richiamano, seppur in modo diverso, divieti analoghi a quelli degli artt. 54 e 55;
  • la funzione sociale della tutela NASpI.
Tale orientamento ha condotto il Giudice ad accogliere la richiesta di NASpI per la lavoratrice domestica dimessasi durante il periodo protetto.

È importante sottolineare che non esiste, allo stato, una sentenza della Corte di Cassazione che abbia confermato l’orientamento del Tribunale di Lodi in relazione alla NASpI per lavoratrici domestiche dimissionarie durante il periodo protetto.

Pertanto, l’applicazione del principio di assimilazione delle dimissioni a cessazione involontaria potrebbe incontrare resistenze in sede di legittimità, soprattutto in base alla interpretazione “restrittiva” dell’art. 62 del D.Lgs. 151/2001, seguita dalla Cassazione con la sentenza n. 17433/2015.

La giurisprudenza rimane non ancora completamente consolidata a livello di legittimità su questo punto specifico.

Se il datore di lavoro procede al licenziamento, secondo la Cassazione 17433/2015, il licenziamento della lavoratrice domestica anche durante gravidanza o periodo successivo non è automaticamente illecito (non necessariamente nullo o discriminatorio), in quanto l’art. 62 del T.U. non richiama l’art. 54.

Restano comunque obblighi economici (TFR, ratei, integrazioni contrattuali previste dal CCNL domestico) e obblighi formali come preavviso o sua indennità sostitutiva.