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Articolo 219 Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (TUSL)

(D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

Dispositivo dell'art. 219 TUSL

1. Il datore di lavoro è punito:

  1. a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro per la violazione dagli articoli 181, comma 2, 190, commi 1 e 5, 202, commi 1 e 5, 209, commi 1 e 6, e 216;
  2. b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.233,65 a 4.467,30 euro per la violazione degli articoli 190, commi 2 e 3, 202, commi 3 e 4,e 209, comma 5.

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

  1. a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.233,65 a 4.467,30 euro per la violazione degli articoli 182, comma 2, 185, 192, comma 2, 193, comma 1, 195, 196, 197, comma 3, secondo periodo, 203, 205, comma 4, secondo periodo, 210, commi 1 e 2, e 217, comma 1;
  2. b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 837,62 a 4.467,30 per la violazione degli articoli 184, 192, comma 3, primo periodo, 210, commi da 3 a 8. e 217, commi 2 e 3.

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