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Articolo 169 Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (TUSL)

(D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

[Aggiornato al 11/10/2024]

Informazione, formazione e addestramento

Dispositivo dell'art. 169 TUSL

1. Tenendo conto dell'allegato XXXIII, il datore di lavoro:

  1. a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato;
  2. b) assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalitą di corretta esecuzione delle attivitą.

2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l'addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.

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