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Articolo 165 Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (TUSL)

(D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

Dispositivo dell'art. 165 TUSL

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

  1. a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro per la violazione dell'articolo 163;
  2. b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 837,62 a 4.467,30 euro per la violazione dell'articolo 164.

2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alla segnaletica di sicurezza di cui agli allegati XXIV, punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, XXV, punti 1, 2 e 3, XXVI, per l'intero, XXVII, per l'intero, XXVIII, punti 1 e 2, XXIX, punti 1 e 2, XXX, punti 1 e 2, XXXI, punti 1 e 2, e XXXII, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

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