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Articolo 162 Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (TUSL)

(D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Definizioni

Dispositivo dell'art. 162 TUSL

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

  1. a) segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di seguito indicata «segnaletica di sicurezza»: una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attivitą o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;
  2. b) segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;
  3. c) segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o pericolo;
  4. d) segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato comportamento;
  5. e) segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
  6. f) segnale di informazione: un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere da b) ad e);
  7. g) cartello: un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilitą č garantita da una illuminazione di intensitą sufficiente;
  8. h) cartello supplementare: un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato alla lettera g) e che fornisce indicazioni complementari;
  9. i) colore di sicurezza: un colore al quale č assegnato un significato determinato;
  10. l) simbolo o pittogramma: un'immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa;
  11. m) segnale luminoso: un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che č illuminato dall'interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa;
  12. n) segnale acustico: un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale;
  13. o) comunicazione verbale: un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale;
  14. p) segnale gestuale: un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.

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