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Articolo 260 Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (TUSL)

(D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

[Aggiornato al 01/03/2026]

Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

Dispositivo dell'art. 260 TUSL

1. Il datore di lavoro iscrive i lavoratori di cui all'articolo 259, nel registro di cui all'articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza e all'INAIL(1).

2. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all'INAIL copia dei documenti di cui al comma l(1).

3. Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all'INAIL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1(1).

4. L'INAIL provvede a conservare i documenti di cui al comma 3 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell'esposizione(1).

Note

(1) Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 260, comma 1; (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 260, comma 2; (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 260, comma 3; (con l'art. 1, comma 1, lettera d)) la modifica dell'art. 260, comma 4.

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