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Articolo 258 Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (TUSL)

(D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

[Aggiornato al 01/03/2026]

Formazione dei lavoratori

Dispositivo dell'art. 258 TUSL

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari.

2. Il contenuto della formazione è facilmente comprensibile per i lavoratori e consente loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda:

  1. a) le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico del tabagismo;
  2. b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;
  3. c) le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;
  4. d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;
  5. e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione, con particolare attenzione ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
  6. f) le procedure di emergenza;
  7. g) le procedure di decontaminazione;
  8. h) l'eliminazione dei rifiuti;
  9. i) la necessità della sorveglianza medica(1).

2-bis. La formazione è adattata il più possibile alle caratteristiche della mansione del lavoratore e ai compiti e metodi di lavoro specifici di tale professione(1).

3. Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257.

3-bis. I lavoratori che effettuano lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto sono tenuti a ricevere, oltre alla formazione prevista ai sensi del comma 2, una formazione relativa all'uso di attrezzature tecnologiche e macchine per contenere l'emissione e la dispersione di fibre di amianto durante i processi lavorativi(1).

Note

(1) Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 258, comma 2, alinea e lettera e); (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 258; (con l'art. 13, comma 1, lettera c)) l'introduzione del comma 3-bis all'art. 258.

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