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Articolo 241 Testo unico sulla sicurezza sul lavoro (TUSL)

(D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

[Aggiornato al 11/10/2024]

Operazioni lavorative particolari

Dispositivo dell'art. 241 TUSL

1. Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:

  1. a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni;
  2. b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni(1).

2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente necessario con riferimento alle lavorazioni da espletare.

Note

(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 15, comma 1 del D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135.

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